Segnaliamo alcune risposte in materia di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro dipendente fornite dall'Agenzia delle entrate in occasione della videoconferenza sulla dichiarazione dei redditi-Unico2001 e riunite nella circolare n. 55/E del 14 giugno 2001.
1.1.1 - sono deducibili i contributi versati nell'anno 2000 alla previdenza complementare nei limiti del 6% del reddito complessivo (massimo 5 milioni) da parte di un soggetto che ha percepito nel medesimo periodo redditi di collaborazione coordinata e continuativa.
1.1.3 - è deducibile (rigo RP22 di Unico2001) per il collaboratore la quota del premio Inail rimasta a suo carico (1/3 del premio).
1.2.12 - sono detraibili le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi versati dal contribuente stesso o dal datore di lavoro in quanto gli stessi non danno diritto ad una detrazione d'imposta.
1.4.1 - è in fasi di completamento il decreto che indicherà quali sono gli animali per cui sono ammesse in detrazione le spese veterinarie (massimo 750.000 con franchigia di 250.000).
1.6.1 - il 50% delle spese sostenute per adozioni internazionali è deducibile anche se il soggetto si è avvalso di enti non autorizzati ma fino alla data di approvazione degli enti abilitati.
2.1 - la detrazione per il primo figlio a carico nella maggiore misura prevista per il coniuge è legittima solamente in mancanza di quest'ultimo (figlio naturale non riconosciuto o decesso). Sono quindi esclusi i casi di separazione o divorzio.
5.1 - la tassazione separata è applicabile quando il ritardo nell'erogazione dell'indennità è dovuto all'adozione di procedure complesse (es. CIG, CIGS, ecc.) e non, invece, quando è fisiologico ovvero connaturato alla tipologia di emolumento o pattuito dalle parti.
6.3 - i lavoratori extracomunitari devono in ogni caso richiedere l'attribuzione del codice fiscale dei figli a carico per ottenere la relativa detrazione fiscale.