Confindustria, con la circolare n. 19294 del 1° aprile 2010, ha riepilogato le novità fiscali riguardanti il mese di marzo 2010.
In particolare si segnalano le seguenti:
1) Comunicazione dell'utenza telematica per la ricezione dei mod. 730-4 (circolare 16/E).
A partire da quest'anno, tale comunicazione è stata estesa a tutte le province italiane. Pertanto, tutti i sostituti d'imposta che intendono ricevere i dati per effettuare i conguagli direttamente dall'Agenzia delle Entrate, devono trasmettere il modello di comunicazione secondo le modalità approvate con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate il 3 febbraio scorso. Se tale comunicazione non è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2010, essa avrà effetto solo per l'assistenza fiscale da prestare nell'anno 2011.
2) Sisma Abruzzo.
L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di ripresa degli adempimenti e della riscossione dei tributi sospesi a seguito del terremoto con riferimento a:
- persone fisiche, soggetti diversi dalle persone fisiche, sostituti d'imposta, aventi domicilio fiscale o sede operativa nei comuni della provincia dell'Aquila diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2 del D.L. 28 aprile 2009 n. 39 (c.d. comuni "fuori dal cratere sismico");
- istituti di credito e assicurativi aventi domicilio fiscale o sede operativa anche nei comuni individuati dall'articolo 1, comma 2 del citato D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (comuni inclusi ed esclusi dal cratere sismico).
Tali soggetti devono aver effettuato, entro il mese di marzo 2010, gli adempimenti tributari (dichiarazioni fiscali) non eseguiti per effetto della sospensione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 e dall'ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009, diversi dai versamenti.
I versamenti non eseguiti per effetto della citata sospensione saranno effettuati mediante un numero massimo di sessanta rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2010.
3) Alluvione nelle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana (Decreto 26/2/10).
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione all'alluvione che ha colpito specifiche zone delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, ha disposto, con decreto, la sospensione degli adempimenti e versamenti dei tributi erariali dal 20 dicembre 2009 al 30 aprile 2010, per alcuni soggetti danneggiati indicati in un apposito elenco predisposto dalla Protezione civile e relativamente alle attività svolte nelle aree individuate. La sospensione non opera relativamente agli adempimenti e ai versamenti da effettuare in qualità di sostituto d'imposta.
Gli adempimenti i cui termini scadono nel periodo di sospensione devono essere effettuati entro il 31 maggio 2010; i versamenti scadenti nel medesimo periodo di sospensione devono effettuati entro il 16 giugno 2010, ovvero in 7 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data, senza applicazione di sanzioni ed interessi.