Contributi e fisco
Le novità del modello CUD 2004 secondo l'Agenzia delle entrate
A cura della redazione
Anche quest'anno è stata approvata la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, con le relative istruzioni, che il sostituto d'imposta dovrà consegnare al contribuente entro il 15 marzo 2004 e non più entro il 31 marzo; tale novità, ormai a regime, riguardante il termine di consegna, è stata introdotta dall'articolo 5 del Dpr 16 aprile 2003, n. 126, che ha soppresso l'articolo 7-bis del Dpr n. 600/73, riproducendone, però, il contenuto nell'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del Dpr n. 322/1998.
Si ricorda che i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi possono comunque presentarla, ad esempio, per far valere eventuali oneri non transitati in busta paga ovvero la clausola di salvaguardia. La dichiarazione deve essere comunque presentata qualora il contribuente debba compilare uno dei seguenti quadri: RM, RT, RW o AC. Questi ultimi dovranno essere presentati, unitamente al frontespizio, nei termini e con le modalità previsti per il modello Unico 2004 - Persone Fisiche.
Queste le principali modifiche introdotte nello schema di certificazione unica.
PUNTO 1: "Redditi per i quali è possibile fruire della deduzione di cui all'articolo 10-bis e delle detrazioni di cui all'articolo 13 del Tuir"
Da quest'anno è teoricamente possibile il conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione. Ciò comporta che nel punto 1 del Cud conguagliato, l'importo indicato si riferisce a due diverse tipologie di reddito.
Il sostituto deve indicare distintamente nelle annotazioni gli importi corrisposti, in quanto è necessario conoscere i rispettivi ammontari per varie finalità (ulteriore detrazione prevista soltanto per i redditi di pensione in caso di applicazione della clausola di salvaguardia; nuova detrazione ex articolo 13 del Tuir con scaglioni di reddito separati e importi delle detrazioni separati per le due tipologie; diversa disciplina ai fini della deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare: infatti, ai redditi di pensione non si applica il doppio del limite del Tfr).
Per i transfrontalieri, nelle annotazioni deve essere evidenziata la quota esente da imposta, pari a 8mila euro, fissata dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), in luogo della precedente totale esenzione.
Con riferimento ai compensi per lavori socialmente utili che beneficiano del regime agevolato di cui all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis) del Tuir (franchigia di euro 3098,74), per i quali non era riconosciuta la spettanza delle detrazioni per lavoro dipendente, è stato inserito un riferimento alla non spettanza della deduzione di cui all'articolo 10-bis del Tuir, dal momento che tali compensi sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e non confluiscono nel reddito complessivo da cui andrebbe scomputata la deduzione stessa.
Nelle ipotesi di conguaglio di tali compensi in regime agevolato con altre tipologie di reddito di lavoro dipendente e assimilati, nelle annotazioni si dovrà dare distinta indicazione sia della quota esente, sia della quota imponibile, altrimenti non desumibile dal punto 1.
Analogamente si dovrà procedere per le ritenute Irpef e le trattenute da addizionale regionale.
Nel caso di non spettanza del regime agevolato dovrà esserne data indicazione nelle annotazioni.
Con riferimento ai lavoratori impegnati nel programma di emersione, si precisa che nel punto in esame il reddito da indicare, soggetto a tassazione ordinaria, è solo quello al netto dell'importo evidenziato nel successivo punto 5 (reddito fatto emergere e assoggettato ogni anno a una imposta sostitutiva).
PUNTO 2: "Redditi per i quali è possibile fruire della deduzione di cui all'articolo 10-bis comma 1 del Tuir"
Trattasi dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta teoricamente la sola deduzione di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del Tuir (cosiddetta deduzione base, pari a 3mila euro).
Si ricorda che i redditi dei punti 1 e 2 esprimono la parte imponibile delle somme e dei valori di cui agli articoli 48 e 48-bis del Tuir. Tali importi risultano esposti al netto delle somme trattenute al dipendente per oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir, non concorrendo queste ultime alla formazione della parte imponibile, come stabilito dall'articolo 48, comma 2, lett. h) del Tuir.
Nel corpo delle istruzioni si precisa, invece, che gli importi di cui ai punti esaminati devono essere indicati al lordo della deduzione di cui all'articolo 10-bis del Tuir effettivamente attribuita, considerato che essa non costituisce tecnicamente un onere deducibile e che gli importi di cui ai punti 1 e 2 sono necessari ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi dovendo essere riportati, rispettivamente, nei quadri C e RC dei modelli 730 e Unico - Persone Fisiche.
Infine, da quest'anno, con riferimento ai redditi esposti nei punti 1 e 2, nelle annotazioni il sostituto dovrà fornire distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito conguagliato, del relativo importo, della presenza del Tfr ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato.
PUNTO 4: "Richiesta di non applicazione della deduzione di cui all'articolo 10-bis del Tuir"
Il dipendente può richiedere al sostituto di non applicare la deduzione di cui all'articolo 10-bis del Tuir nelle ipotesi in cui, ad esempio, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa ragionevolmente presumere di avere diritto a una deduzione inferiore rispetto a quella che sarebbe riconosciuta dal sostituto.
La ratio della nuova casella è dunque, quella di evitare in sede di conguaglio o presentazione della dichiarazione, che l'imposta dovuta sia particolarmente elevata.
PUNTI 6 e 7: "Numero di giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, del Tuir - Lavoro dipendente/Pensione"
E' stato introdotto uno sdoppiamento della casella relativa ai giorni per i quali spettano le deduzioni di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, del Tuir.
Tale sdoppiamento si è reso necessario, in relazione a possibili conguagli (essendo venuto meno il divieto di cumulo per le tipologie di reddito in esame) per il diverso importo monetario della ulteriore deduzione riconosciuto dalla legge per i redditi di lavoro dipendente (4500 euro) e pensione (4000 euro).
Nella casella il sostituto indica il numero di giorni per cui spetta l'ulteriore deduzione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10-bis del Tuir.
In caso di conguaglio di redditi di pensione e di lavoro dipendente, il sostituto dovrà indicare nei punti 6 e 7 i giorni ai quali ha rapportato le deduzioni, la cui somma non dovrà eccedere giorni 365 (ad esempio, Tizio va in pensione dal 1/01/2003 e inizia una co.co.co dal 1/7/2003: in tal caso essendo l'ulteriore deduzione da lavoro dipendente, pari a 4.500 euro, sempre più favorevole di quella per reddito di pensione, pari a 4mila euro, il sostituto riconoscerà la prima per giorni 184 (punto 6 del Cud) e la seconda per il solo periodo in cui non si è realizzata concomitanza tra le due diverse tipologie reddituali (fino al 30/06): giorni 181 (punto 7 del Cud).
Da ciò si evince che il periodo di lavoro dipendente indicato nel punto 6 è un dato che riflette sempre la realtà, mentre quello pensionistico può subire degli abbattimenti in ipotesi di conguaglio.
Per non perdere il dato complessivo (essenzialmente a fini statistici) si è reso necessario darne contezza nel modello 770/S/2004 mediante la previsione di una apposita casella (punto 45: "periodo di pensione").
Nelle annotazioni, sempre ai fini del corretto calcolo della deduzione spettante, devono essere evidenziati il periodo di lavoro o di pensione di durata inferiore all'anno (data inizio e data fine) ovvero i periodi in caso di conguaglio dal momento che, nell'ipotesi di rapporti concomitanti, anche solo parzialmente, la deduzione spetta, per il periodo comune, una volta soltanto.
PUNTO 12: "Ritenute Irpef"
Nelle istruzioni si precisa che l'importo da indicare in tale punto è al netto del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (punto 8). Le ritenute vanno altresì esposte al netto dell'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale, maturate al 31/12/2000 assoggettate al regime previgente al decreto legislativo n. 47/2000 (tassazione separata).
In questo caso, infatti, il sostituto ha facoltà di compensare l'imposta dovuta sulle prestazioni di cui all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-ter) (a tassazione ordinaria) con le eccedenze di cui sopra.
PUNTI 13 e 14: "Addizionale regionale/comunale all'Irpef determinata sulla somma dei redditi di cui ai punti 1 e 2"
Per quanto riguarda le addizionali Irpef, è utile ricordare che le rispettive basi imponibili non sono abbattute dalla deduzione di cui all'articolo 10-bis del Tuir e che, come già detto, i punti 1 e 2 del Cud esprimono valori al lordo di tale deduzione.
Si è determinata, quindi, una scissione tra la base imponibile delle addizionali (somma dei punti 1 e 2) e la base imponibile ai fini Irpef (punto 31: somma dei punti 1 e 2, al netto dell'importo della deduzione di cui al punto 24).
PUNTO 24: "Deduzione riconosciuta ai sensi dell'articolo 10-bis del Tuir"
In tale nuova casella deve essere indicato l'importo della deduzione riconosciuta ai sensi dell'articolo 10-bis del Tuir, determinata secondo le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.
Nelle annotazioni gli importi dovranno essere distinti a seconda che si tratti di:
- deduzione base di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del Tuir
- deduzione di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del Tuir
- deduzione di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del Tuir.
Tale distinta indicazione va effettuata in quanto la deduzione sub a) deve essere ragguagliata, per i rapporti di durata inferiore all'anno e limitatamente ai redditi di cui al punto 1, (si vedano, in proposito, le circolari n. 2/E e n. 15/E del 2003), al periodo di lavoro.
In tal caso, il sostituto deve dar conto nelle annotazioni al percipiente che potrà fruire della deduzione teorica per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, semprechè essa non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.
E' in facoltà del sostituito comunicare al proprio sostituto eventuali altri redditi percepiti (ad esempio, redditi di fabbricati, di terreni, di capitale, eccetera), onde consentire un puntuale calcolo della deduzione (oltre che delle detrazioni ex articoli 12 e 13 del Tuir).
L'importo degli altri redditi è un dato di cui il sostituto dovrà dare evidenza al contribuente nelle annotazioni.
Per consentire un controllo sul corretto operato del sostituto d'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, è stata inserita una nuova casella (punto 43: "altri redditi") nel modello 770/S/2004. Inoltre, se tra gli altri redditi comunicati, è compreso quello derivante dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, il sostituto d'imposta dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni dell'importo relativo, che dovrà poi essere indicato anche nel nuovo punto 44 ("abitazione principale") del modello 770/S.
L'esigenza di individuare, nell'ambito degli altri redditi, quello derivante dall'abitazione principale, può essere così spiegata: tale reddito non rileva ai fini del corretto calcolo della deduzione, rientrando nel numeratore della formula di cui all'articolo 10-bis, comma 4, del Tuir sia tra gli oneri deducibili (+) sia come componente del reddito complessivo (-).
PUNTO 31: "Imponibile Irpef"
In questa casella di nuova introduzione il sostituto dovrà riportare la somma dei redditi di cui ai punti 1 e 2 al netto delle deduzioni indicate al punto 24.
Si ricorda, invece, che l'imponibile ai fini delle addizionali all'Irpef rimane costituito dalla somma dei punti 1 e 2, essendo irrilevante la deduzione di cui all'articolo 10-bis ai fini della determinazione della predetta base.
PUNTO 32: "Imposta lorda"
La nuova casella è volta a consentire al percipiente di verificare il corretto calcolo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta: il relativo importo è determinato applicando gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del Tuir all'imponibile Irpef.
PUNTO 38: "Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali"
La risoluzione 114/E del 2003 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che i contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali sono deducibili dal reddito di lavoro dipendente, anche se versati per lavoratori in pensione.
Non concorrono quindi a formare né il reddito di lavoro dipendente né quello di pensione (articolo 48, comma 2, lettera a) del Tuir).
PUNTO 40 "Casi particolari"
Nella nuova casella devono essere inseriti i seguenti codici:
Codice A, qualora il reddito di pensione non superi l'importo di euro 7500 e il percipiente possieda solo redditi dei terreni per importo non superiore a 185,92 euro e reddito della abitazione principale. In questa ipotesi, il punto 12 (ritenute Irpef) non dovrà contenere alcun importo in quanto l'articolo 11, comma 1-bis, del Tuir stabilisce una esenzione totale dall'imposta.
Codice B, qualora, ferme restando le altre due condizioni sopra indicate, i redditi di pensione risultino d'importo superiore a 7.500 euro ma non a 7.800 euro. In tal caso, la regola normativa è che non è dovuta la parte d'imposta netta eccedente la differenza tra il reddito complessivo del percipiente e l'importo di 7.500 euro. La ratio è che il contribuente, dopo la tassazione, non deve trovarsi mai in una condizione deteriore rispetto ai soggetti individuati dal codice A.
Codice C, qualora le ritenute di cui al punto 12 siano esposte al netto dell'eccedenza d'imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata.
PUNTI 48 e 49: "Totale redditi conguagliato"
La nuova denominazione, che ha sostituito quella precedente "Totale imponibile", è legata al fatto che i punti 1 e 2 sono al lordo della deduzione di cui all'articolo 10-bis del Tuir, per cui i redditi in essi compresi non possono tecnicamente essere qualificati come reddito imponibile ai sensi dell'articolo 3 del Tuir.
PUNTI da 60 a 63 "Compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata"
Questi punti dovranno essere utilizzati anche nel caso in cui vengano corrisposti agli eredi emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ha effetto, per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004.
Ciò comporta che l'aliquota relativa al primo scaglione di reddito resta fissata, per tali emolumenti, al 18 per cento.
Viceversa, le mensilità o i ratei di tredicesima, che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto, continueranno a essere indicati nei punti 1 e 2, ancorché tassati separatamente, e le relative ritenute nel punto 12. Il sostituto applica in questi casi, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera e) del Dpr n. 600/73, l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, attualmente fissata al 23 per cento.
Pertanto, pur vigendo in entrambe le ipotesi un regime di tassazione separata, la diversità di aliquota operante per i compensi ordinari da un lato e per gli emolumenti arretrati dall'altro, ha reso opportuno far indicare importi e relative ritenute in distinti punti della certificazione.
PUNTI da 70 a 74 "Indennità e somme soggette a tassazione separata"
Nelle istruzioni si precisa che i suddetti punti vanno utilizzati anche nell'ipotesi di corresponsione di indennità di fine mandato a collaboratori coordinati e continuativi per le quali indennità sussistano le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.
Per quanto riguarda il Tfr, nel caso che le ritenute da operare nel corso dell'anno siano negative (ad esempio, in presenza di una elevata anticipazione erogata nel 2002 e del saldo erogato all'inizio del 2003), nel punto 72 relativo alle ritenute operate nell'anno dovrà essere indicato zero.
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