Contributi e fisco
Le novità del mod. 730/2005 evidenziate dall'Agenzia delle entrate
A cura della redazione
Segnaliamo alla vostra attenzione un articolo apparso sulla rivista telematica dell'agenzia delle entrate www.fiscooggi.it a cura di C. Ariete e M.A. Garifo sulle novità del nuovo mod. 730/2005.
E' consultabile sul sito Internet dell'Agenzia la prima bozza del modello 730/2005, redditi 2004, con le relative istruzioni, riservato ai contribuenti (oltre 14 milioni) che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti di imposta o dei Caf dipendenti.
La dichiarazione andrà presentata entro il 2 maggio 2005 (in quanto il 30 aprile è sabato e il 1° maggio è festivo) se si richiede l'assistenza del proprio sostituto d'imposta, entro il 15 giugno 2005 se ci si rivolge a un Caf.
In sintesi le principali novità.
Nuovo sistema di tassazione dei redditi di capitale
Le persone fisiche che, al di fuori dell'attività d'impresa, hanno percepito utili o altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni qualificate in società di capitali o enti commerciali residenti in Italia o all'estero (purché non in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato), riporteranno come reddito di capitale solo il 40 per cento degli utili indicati nella certificazione rilasciata obbligatoriamente dalle società emittenti o dai soggetti intermediari; se, invece, le società o gli enti dalle quali hanno percepito detti utili sono residenti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (elencati nella black list), dovranno riportare il 100 per cento degli stessi, a meno che non dimostrino, attraverso l'esercizio del diritto di interpello, quanto previsto dall'articolo 167, comma 5, del Tuir e ottengano il parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate (in tal caso potranno dichiarare solo il 40 per cento dell'utile).
Le persone fisiche che, invece, hanno percepito utili o altri proventi equiparati per partecipazioni non qualificate in società di capitali o enti commerciali sono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento.
Questo nuovo sistema di tassazione, prevedendo come sistema per evitare la doppia imposizione l'esclusione parziale dal reddito dei dividendi percepiti dai soci, ha portato all'eliminazione dei crediti d'imposta. Dai righi D1 e D2 del quadro "D" e dal rigo F9 del quadro "F" sono scomparse, pertanto, le colonne relative a tale voce. Da quest'anno, tra gli utili e i proventi da indicare nel rigo D1 sono compresi anche quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione (ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro) ovvero, dai contratti di cointeressenza. Nei righi D1 e D2, poi, è stata introdotta la colonna 1, che ha la funzione, nel primo rigo, di individuare la provenienza dei relativi redditi e, nel secondo, di identificare alcune tipologie di redditi di capitale.
Contribuenti che hanno percepito plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate
Questi contribuenti, da quest'anno, non potranno utilizzare il 730, ma dovranno dichiarare detti redditi nel modello Unico 2005.
Lavori a progetto
Tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati da indicare nella sezione I del quadro C rientrano, per la prima volta, quelli relativi alle collaborazioni con contratti a progetto, previsti dalla "legge Biagi".
Detrazione d'imposta per spese relative alla ristrutturazione di immobili
Nella sezione III del quadro "E" è stata introdotta una nuova colonna (4) per i contribuenti che si trovano in condizioni particolari: coloro che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile ristrutturato da un contribuente che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di ripartire la detrazione in 3 o 5 rate, e si trovano nelle condizioni previste per potere fruire della detrazione, vi indicheranno il codice "1"; coloro che hanno compiuto 80 anni nell'anno 2004 e intendono rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione avevano già rideterminato in 5 rate, vi indicheranno il codice "2".
A questo proposito giova ricordare che la detrazione - spettante per i lavori eseguiti nell'anno 2004 fino al limite massimo di spesa di 48mila euro, per ogni immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi di recupero edilizio - deve essere suddivisa in dieci anni, ma per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, a partire dal 2003, può essere ripartita rispettivamente in 5 o 3 rate annuali di pari importo.
Nelle istruzioni di detta sezione III, poi, sono state distinte in modo più chiaro le tre tipologie di spesa per le quali spetta la detrazione: "ristrutturazione di immobili", "acquisto, o assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati" e "interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi".
Le stesse istruzioni, infine, segnalano che ai fini della detrazione sono validi i pagamenti eseguiti, oltre che con bonifico bancario, anche tramite bonifico postale.
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
Nella sezione VII del quadro "F", relativo ai crediti d'imposta sui redditi prodotti all'estero, sono state inserite tre nuove colonne: la "1" nella quale va indicato il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, la "7" nella quale va indicata l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito, la "8" nella quale va indicato il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2. Queste ultime colonne, evidentemente, vanno compilate solamente quando l'anno in cui è stato prodotto il reddito è precedente al 2004.
Oneri deducibili
Non è più prevista la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 500 euro, a favore di enti, istituti, anche universitari pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che, alla data del 1° gennaio 2003, svolgevano direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche presso laboratori universitari, ospedali e istituti (per l'anno d'imposta 2003 era stato possibile dedurre le erogazioni effettuate nei primi quattro mesi dell'anno).
Clausola di salvaguardia
Il nuovo modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2004, oltre a tener conto del nuovo sistema di tassazione Irpef che aveva fatto il suo esordio nella modulistica precedentemente approvata, conferma la possibilità di applicare in sede di dichiarazione la clausola di salvaguardia. Al fine di evitare che il nuovo regime di tassazione delle persone fisiche determini un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si sarebbe ottenuto applicando le regole valide nel 2002, è stato quindi prorogato, anche per il 2004, il meccanismo che tutela il contribuente dalla penalizzazione che potrebbe eventualmente derivargli dall'applicazione dal nuovo sistema; pertanto, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2004, si potrà determinare l'imposta dovuta, laddove risulti più conveniente, utilizzando aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2002. Il calcolo della nuova Irpef e la valutazione della convenienza ad applicare la clausola di salvaguardia spetterà in ogni caso a chi presta l'assistenza fiscale che ne darà indicazione nel prospetto di liquidazione (mod. 730-3).
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