Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 2 del D.L. 210/2002 (L. 266/2002), ha confermato (D.M. 1.2.2006 - G.U. 88/2006; v. anche circ. INPS n. 61/2006), per l'anno 2005, la riduzione contributiva dell'11,50% (art. 29, D.L. 244/95, L. 341/95) a favore delle imprese edili (codici ISTAT dal 45.11 al 45.45.2), comprese le cooperative di produzione lavoro, che occupano operai (e soci) a tempo pieno (40 ore settimanali). L'attività edile, anche in economia, deve essere esercitata sul territorio nazionale. Il predetto beneficio potrà essere ulteriormente confermato, ovvero rideterminato (in funzione delle disponibilità finanziarie), sempre attraverso l'emanazione di apposito decreto ministeriale, anche per l'anno 2006 (ultimo anno del beneficio). Le aziende interessate potranno quindi procedere a recuperare i maggiori contributi versati nell'anno 2005, attraverso le consuete operazioni di conguaglio (sempre che il beneficio non sia già stato applicato nonostante l'assenza del provvedimento Ministeriale). Per l'anno 2006, in attesa della conferma o della rideterminazione dello sconto, si dovrà versare la contribuzione piena. Determinazione del beneficio - Si ricorda che la riduzione contributiva dell'11,50% deve essere calcolata sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute all'INPS ed all'INAIL per gli operai (compresi i soci lavoratori delle società cooperative) occupati a tempo pieno, vale a dire con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (non danno quindi diritto al beneficio i contratti che prevedono un orario inferiore alle 40 ore settimanali: part-time, contratti di solidarietà, si ritiene anche i contratti intermittenti ecc.), con esclusione delle contribuzioni dovute al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti. Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il lavoratore non raggiunga le 40 ore di lavoro settimanale, a causa delle medesime assenze (si veda la tabella) individuate ai fini dell'applicazione dell'istituto della retribuzione "virtuale". La riduzione contributiva non è applicabile ai lavoratori per i quali l'impresa già usufruisce di agevolazioni ad altro titolo: assunti dalle liste di mobilità, contratto di formazione e lavoro (tipologia contrattuale in esaurimento, ma che ne 2005 poteva essere ancora presente), contratto di inserimento/reinserimento, contratto di apprendistato, sgravio totale triennale per le assunzione al sud (ancora presente nel 2005), ecc.. Le condizioni per accedere al beneficio - L'applicazione dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle disposizioni in materia di sgravi per il mezzogiorno (anche se attualmente non più operativo) stabilite dall'art. 6, commi da 9 a 13, della L. 389/1989, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia retribuzione imponibile e di iscrizione alla Cassa Edile. In merito a quest'ultima condizione, le aziende interessate sono tenute ad inoltrare alla sede INPS competente la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Edile stessa. La dichiarazione dovrà attestare che nell'anno precedente i contributi sono stati regolarmente versati. Il termine per la presentazione della suddetta dichiarazione, con la regolarità 2005, è il 31 dicembre 2006. Le istruzioni operative per il conguaglio dei contributi Per il recupero delle maggiori somme (relative ai contributi e premi) versate nel 2005 occorre attenersi alle seguenti istruzioni : INPS: i datori di lavoro interessati possano recuperare (circ. 61/2006) la maggiore contribuzione versata nel 2005 (periodi di paga da gennaio a dicembre 2005), attraverso il mod. DM 10/2, quadro D, utilizzando il codice "L207" preceduto della dizione "ARR.RID.ART. 29, DL 244/95". Detto recupero potrà avvenire entro il 16 luglio 2006, con riferimento al mod. F24 e entro il 31 luglio con riferimento al relativo modello DM 10/2 (da presentare telematicamente). I datori di lavoro che nel corso del 2005 hanno applicato il beneficio, nonostante lo stesso non fosse operativo per la mancanza del relativo provvedimento ministeriale, si ritiene non devono effettuare alcuna operazione di conguaglio (l'INPS provvederà a definire le eventuali note di rettifica emesse). INAIL: L'istituto ha comunicato, nota del 3-2-2006 (prot. N. 269/2006), che lo sconto contributivo poteva già essere applicato in sede di autoliquidazione 2005/2006 (scaduta il 16-2-2006), in quanto la procedura era già predisposta per ricevere l'agevolazione. Il beneficio era applicabile sul premio infortuni e silicosi (con esclusione dei premi speciali unitari artigiani) per il solo anno 2005, regolazione, e non anche per la rata anticipata 2006. L'INAIL ha precisato altresì che le aziende interessate potevano attestare i requisiti, richiesti per la fruizione del beneficio, mediante la presentazione di un'apposita autocertificazione il cui fac simile (allegato alla citata nota del 3-2-2006) è qui riprodotto. Le aziende che non sono riuscite ad utilizzare lo sconto in sede di autoliquidazione, si ritiene, possano recuperare i maggiori premi versati utilizzando la procedura comunicata lo scorso anno, in particolare: - aziende che, il 16 febbraio 2006 (termine per l'autoliquidazione 2005/2006), hanno pagato il premio in unica soluzione: compensazione del credito con eventuali debiti esistenti nei confronti dell'istituto o compensazione attraverso il modello F24 (da indicare nella colonna importi a credito compensati) o richiesta di rimborso alla sede competente (presentando all'istituto l'autocertificazione attestando i requisiti); - aziende che stanno versando il premio in forma rateale: il credito potrà essere recuperato con le rate non ancora scadute (prima scadenza 16 maggio; successive scadenze: 16 Agosto e 16 Novembre), presentando all'istituto l'autocertificazione attestando i requisiti.