L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 301 del 2 settembre 2020, ha precisato che l’indennità sostitutiva di vitto per un importo giornaliero di euro 5,29 euro, erogata ai dipendenti che hanno prestato attività lavorativa presso la sede di lavoro e che non hanno potuto utilizzare l’apposita card elettronica presso gli esercizi pubblici convenzionati a seguito della chiusura per Covid-19, rientra nel campo di applicazione dell’ultimo periodo dell’art. 51, c.2, lett. c) del TUIR e come tale non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino al citato importo.

Secondo la citata disposizione sono esenti fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29 le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino le strutture o i servizi di ristorazione.

Affinchè però l’indennità sostitutiva di vitto possa essere considerata esente (fino all’importo di 5,29 euro) è necessario che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto; sono esclusi quindi tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viee attribuita una indennità sostitutiva di mensa;
  • essere addetti ad un’unità produttiva; sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad un’unità intesa come sede di lavoro;
  • ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo dei buoni pasto.

L’Agenzia coglie l’occasione anche per ribadire (richiamando la risoluzione 63/E del 2005 e la risoluzione 41/E del 2000) che la somministrazione di vitto tramite card elettronica presso gli esercizi convenzionati non è assimilabile ai ticket restaurant (esenti fino a 4 euro se cartacei oppure a euro 8 se informatici), ma piuttosto alla mensa aziendale (quindi totalmente esente), che consentendo al dipendente di consumare il pranzo in luoghi diversi, viene definita “mensa diffusa”.