Le indennità corrisposte da un'Amministrazione diversa costituiscono reddito
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 232/2024, ha reso noto che i compensi percepiti dal membro di una Commissione di verifica, nominato in qualità di rappresentante del Ministero, erogati da una pubblica amministrazione differente da quella di appartenenza, costituiscono redditi di lavoro dipendente.
Come già chiarito nell'interpello pubblicato il 22 luglio 2019, n. 289, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro medesimo, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro (principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve).
L'articolo 29, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente alle ritenute da applicare sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, dispone che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono redditi di lavoro dipendente devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. Sul punto, come chiarito con la Risoluzione 13 novembre 2002, n. 354/E «l'obbligo di effettuare la ritenuta sussiste, pertanto, ogniqualvolta gli anzidetti soggetti corrispondono redditi di lavoro dipendente cui si rende applicabile la disciplina contenuta nell'articolo 48 [ndr. ora 51] del TUIR e, a tal fine, non assume rilevanza la circostanza che il percipiente non sia dipendente dell'Amministrazione erogante».
Nel caso esaminato, gli oneri per la commissione erano da considerare parte integrante del finanziamento erogato alla Regione, che disponeva delle somme appositamente stanziate per il compenso dei membri della Commissione di verifica. Quindi, i compensi al membro rappresentante del Ministero dovevano essere erogati dalla Regione, che in qualità di sostituto d'imposta doveva effettuare, all'atto del pagamento, una ritenuta diretta in acconto dell'imposta dovuta dal pubblico dipendente sulle somme erogate.
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