Le dimissioni nel primo anno di matrimonio non confermate dalla lavoratrice sono nulle
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10817 del 17 maggio 2011, ha stabilito che le dimissioni durante il primo anno di matrimonio, se non sono convalidate, non estinguono il rapporto di lavoro, che deve considerarsi come mai interrotto.
Secondo quanto disposto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 198/2006, infatti, sono nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio e le dimissioni presentate dalla lavoratrice, nel periodo che va dalla richiesta di pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione, a meno che le stesse non siano confermate dalla lavoratrice stessa, entro un mese, presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 198/2006, con il provvedimento che dichiara la nullità del licenziamento per matrimonio è disposta la corresponsione a favore della lavoratrice della retribuzione globale di fatto fino al giorno della riammissione in servizio.
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