La Corte di Cassazione, con la sentenza 7 ottobre 2005 n. 19537, ha considerato come lavoro effettivo il tempo in cui un autista che presta servizio un autobus di linea rimane a bordo dell'autobus, a disposizione dell'azienda, dopo aver terminato il turno di guida. Il lavoratore non solo aveva l'obbligo della reperibilità, ma anche quello di restare a bordo del veicolo per alternarsi alla guida con l'altro conducente. Inoltre le pause non erano inoperose, in quanto era addetto a mansioni accessorie quali il controllo biglietti, lo scarico e carico, l'assistenza ai clienti. Il principio stabilito dalla Cassazione, sul quale la Corte d'Appello dovrà riesaminare la causa, è il seguente: "E' considerato tempo di lavoro effettivo, ai sensi dell'art. 6 lettera c) della legge n. 138 del 1958, tutto il tempo che il conducente di automezzo pubblico di linea adibito al trasporto extra urbano trascorra a bordo del veicolo, dovendo alternarsi con altro conducente perché il tempo di percorrenza della tratta supera i limiti di guida previsti dall'art. 5 della stessa legge; il tempo di pausa dalla guida non può essere valutato nella percentuale del 12% previsto dalla lettera f) dell'art. 6, sussistendo il comando a disposizione dell'azienda di cui alla lettera c), e non l'unico obbligo di reperibilità".