Lavoro domestico: il versamento dei contributi a Cassacolf
A cura della redazione
Assindatcolf ha ricordato che, contestualmente al versamento trimestrale dei contributi previdenziali, il datore di lavoro domestico è obbligato a versare anche il contributo Cassacolf, che fornisce un’assistenza sanitaria integrativa al lavoratore domestico ma che, al contempo, offre anche un “pacchetto” di prestazioni alle famiglie.
Si ricorda che i versamenti contributivi all’INPS di colf, badanti e baby sitter devono essere fatti rispettando un preciso calendario, che ha le seguenti scadenze: dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre; dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre; dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre; dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.
Riguardo alle modalità, si evidenzia che il datore di lavoro deve effettuare il versamento alla Cassacolf insieme a quello Inps inserendo sul bollettino, nel campo denominato “codice organizzazione” il codice f2. E’ poi necessario moltiplicare le ore retribuite nel trimestre per 0,06 centesimi e inserire l’importo nella casella “contr org”, facendo la somma.
Assindatcolf ricorda che l’Inps non inserirà automaticamente il contributo contrattuale nei Pagopa a meno che non venga segnalato direttamente dalla persona interessata o dal suo intermediario.
Infine, è opportuno conservare la ricevuta del versamento del pagamento effettuato. Infatti, il codice f2 e l’importo versato sono la prova dell’iscrizione a Cassacolf.
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