Lavoro dipendente: le varie misure per la riduzione della pressione fiscale
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 14/12/2020 n.29/E, ha fornito alcune precisazioni in merito alle varie misure per ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente (ex Bonus Renzi), introdotte dal DL n. 3/2020, in linea con le previsioni della legge di Bilancio 2020.
Le nuove disposizioni introdotte dal DL n. 3/2020 (convertito dalla legge n. 21/2020) riguardano i lavoratori dipendenti e assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir) e prevedono in particolare due misure, la prima delle quali consiste in un trattamento integrativo che, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e a 1.200 euro per il 2021, se il reddito complessivo del beneficiario rimane sotto i 28mila euro.
Per i soggetti che beneficiano dei regimi speciali previsti dalle citate disposizioni, quali i docenti e ricercatori e i cd. “impatriati”, occorre considerare detti redditi per intero ai fini della verifica della soglia del reddito complessivo di 28.000 euro.
Invece non rientra nella determinazione del reddito complessivo, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Al riguardo, L’Agenzia delle entrate precisa che i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo.
La circolare evidenzia, altresì, che qualora il contribuente, titolare di redditi che consentono la fruizione del beneficio fiscale in argomento, produca anche redditi di lavoro autonomo in regime forfetario, tali redditi devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo.
In definitiva, sono esclusi dal trattamento integrativo: i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificatamente indicati dall’articolo 1 del decreto, i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da predetti redditi superiore alle detrazioni spettanti in relazione ai medesimi e i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda superiore alle detrazioni, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 28.000.
La seconda misura invece è ulteriore detrazione fiscale per chi percepisce redditi, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, compresi tra i 28 e i 40mila euro. Più precisamente il lavoratore dipendente, o assimilato, nel 2020 fruirà di una detrazione (rapportata al periodo di lavoro) pari a 600 euro (che diventano 1.200 dal 2021), se il reddito complessivo non supera 35mila euro. Oltre questa soglia la detrazione spettante è di 480 euro (960 l’anno dal 2021) che si azzera al raggiungimento della soglia massima dei 40mila euro.
Anche ai fini del riconoscimento dell’ulteriore detrazione fiscale, il reddito complessivo è assunto: considerando per intero i redditi agevolati dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati e al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Il trattamento integrativo, ricorda la circolare, costituisce una misura di carattere strutturale, ha carattere temporaneo, spettando solo per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni. L’ulteriore detrazione fiscale rappresenta una misura temporanea adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.
In sintesi, il trattamento integrativo spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020, mentre l’ulteriore detrazione fiscale spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I due benefici sono rapportati al periodo di lavoro.
Sono i sostituti d’imposta che in presenza delle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del DL n. 3/2020 riconoscono il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti, ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza nei confronti del contribuente. In particolare, devono determinare la spettanza delle agevolazioni e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. I sostituti riconoscono le misure di favore senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, a partire dalle retribuzioni relative a prestazioni rese nel mese di luglio 2020, per consentire una rapida fruizione da parte dei beneficiari.
L’Agenzia delle entrate ricorda che sono sostituti d’imposta, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente: gli enti e le società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR; le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR; le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 55 del TUIR; le imprese agricole; le persone fisiche che esercitano arti e professioni; il curatore fallimentare; il commissario liquidatore; il condominio.
I medesimi soggetti sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da essi corrisposti.
Ai fini della salvaguardia delle misure di favore, il DL 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha previsto che il bonus Irpef e il trattamento integrativo spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020, ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica. Il sostituto d’imposta, quindi, riconosce i benefici spettanti, per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali introdotti DL 18/2020 “Decreto Cura Italia”, assumendo, al posto degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria.
I sostituti d’imposta devono riconoscere il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale in base alle informazioni in loro possesso. I contribuenti che non hanno i presupposti per la fruizione dei benefici, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 40mila euro per effetto di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto stesso, devono comunicarlo al sostituto, il quale potrà effettuare il recupero delle somme non spettanti nei periodi di paga successivi a quello in cui è stata effettuata la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro. Per espressa previsione normativa i sostituti d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale erogati.
Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante. Tale chiarimento vale ai fini della elaborazione della busta paga del contribuente e non del versamento allo Stato delle somme recuperate dal sostituto d’imposta; a tale ultimo riguardo la circolare precisa, infatti, che in caso di recupero da parte del sostituto d’imposta del trattamento integrativo, pur trattenendo dalla busta paga del contribuente solo l’importo corrispondente alla differenza tra l’importo del trattamento integrativo non spettante e l’importo dell’ulteriore detrazione fiscale spettante, il medesimo dovrà riversare allo Stato l’intero importo del trattamento integrativo non spettante.
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