L'istituto previdenziale, con la circolare 25 luglio 2002 n. 134, dirama le istruzioni operative relative ai benefici contributivi per l'impiego di persone detenute o internate. Le istruzioni dell'Inps si sono rese necessarie a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 9 novembre 2001 (ma pubblicato in G.U. solo il 23 maggio 2002), che ha regolamentato i benefici contributivi previsti dalla L. 22 giugno 2000 n. 193. Beneficiari dell'agevolazione sono le cooperative sociali, a prescindere dal luogo nel quale le persone detenute o internate svolgono la prestazione lavorativa, e le aziende pubbliche e private che gestiscono attività di servizio o produttive all'interno del carcere (intra moenia). L'agevolazione è costituita da una riduzione delle aliquote contributive dovute dalle cooperative sociali e dalle aziende pubbliche/private relative ai dipendenti detenuti o internati pari all'80% (sia quota datore di lavoro sia quota lavoratore) per gli anni 2000, 2001 e 2002. I soggetti interessati per poter accedere al beneficio devono presentare alla sede dell'Inps competente per territorio copia della convenzione, sulla base della quale i detenuti sono coinvolti in attività lavorative (art. 5 L. 193/2000). Ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2, le aziende si atterranno alle seguenti modalità: - calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base alle norme comuni e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendoli precedere dal codice "tipo contribuzione" di nuova istituzione "79" avente il significato di "lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000"; - determineranno l'importo del beneficio nella misura complessivamente spettante (80% compresa la quota del lavoratore) e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura "Rid. ex lege n. 193/2000" e dal codice di nuova istituzione "L240". Regolarizzazione dei periodi pregressi - Le cooperative sociali e/o le imprese pubbliche e private ammesse ai benefici in questione da "luglio 2000" (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 193/2000) in poi, potranno recuperare le agevolazioni contributive relative ai periodi già scaduti. A tal fine, le stesse si atterranno alle seguenti modalità: - determineranno l'ammontare del beneficio contributivo complessivamente spettante per i periodi scaduti; - riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura "arr. agevolaz. ex lege n. 193/2000" e dal codice di nuova istituzione "L250". Il beneficio, come più volte precisato, si estende anche alla contribuzione a carico del lavoratore. All'atto del recupero delle agevolazioni relative a periodi pregressi, pertanto, le aziende avranno cura di restituire ai lavoratori la quota di contribuzione oggetto dello sgravio e precedentemente trattenuta. Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare. Modalità di compilazione dei modelli CUD e 770 - Ai fini della compilazione dei modd. CUD e 770 (Parte C - Dati previdenziali e assistenziali INPS), i datori di lavoro, ferme restando le modalità previste per la generalità dei lavoratori, dovranno riportare nel punto "TIPO RAPPORTO" il codice "79" (lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000).