L’INAIL, con la circolare 6/03/2018 n.15, ha precisato che i premi per l’attività prestata all’estero in Paesi extraUE con i quali non sussistono accordi di sicurezza sociale, da parte di collaboratori coordinati e continuativi oppure da lavoratori occasionali, devono essere calcolati sulla base dei compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Istituto assicuratore.

Infatti, le retribuzioni convenzionali (fissate per il 2018 dal DM 20/12/2017) trovano applicazione soltanto per la determinazione dei premi assicurativi per i lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari, che svolgono attività lavorativa subordinata in una Paese extracomunitario con il quale non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

A tal proposito l’INAIL ricorda che le retribuzioni convenzionali, ai fini assicurativi, non trovano applicazione nei confronti degli Stati membri dell’UE, degli Stati ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein Norvegia, Islanda e Svizzera) e degli Stati extraUE con i quali sono state stipulate le convenzioni di sicurezza sociale.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018 il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle previste dal DM 20/12/2017.

Infine, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale da contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.