Lavori usuranti: nuovi termini per l’accoglimento della domanda
A cura della redazione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2017, il decreto 20.9.2017 del Ministero del Lavoro, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia, con la modifica del decreto 20.9.2011, concernente l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. In particolare, in seguito alle modifiche di cui sopra, si stabilisce che l'istruttoria delle domande di accesso al beneficio è svolta dalla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto. Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio ed in relazione alle singole istanze, detto ente può avvalersi di rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi e dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché della collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici. In esito alla domanda di accesso al beneficio, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato entro il 30 ottobre 2017, in riferimento ai lavoratori cha abbiano maturato i requisiti agevolati nel corso dell’anno 2017, ed entro il 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati in riferimento ai lavoratori che maturino i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2018: a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio; c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.
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