Lavori pesanti: pensione anticipata senza attendere la finestra mobile
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017, ha fornito le prime indicazioni in ordine alle modifiche apportate dalla L. 232/2016 al D.Lgs. 67/2011 in materia di pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Tra le modifiche apportate, si segnala che, a partire dal 1° gennaio 2017, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 abbiano svolto una o più delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari: ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Ai fini del computo di tali periodi, si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa da parte dell’interessato con inclusione dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa ed esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (es. mobilità).
Ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, inoltre, non occorre che i periodi di svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante siano continuativi, né che nell’anno di perfezionamento dei requisiti pensionistici, ovvero, nell’ultimo anno di lavoro, l’interessato abbia svolto tale attività.
Per ciò che concerne il lavoro notturno a turni, la circolare chiarisce che, ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico in esame, occorre accertare che, per il periodo indicato, l’interessato abbia svolto nell’anno solare lavoro notturno secondo il numero di giorni lavorativi minimi richiesti dalla norma.
Per la verifica dello svolgimento del lavoro notturno a turni, occorre:
- Suddividere l’anzianità contributiva posseduta dall’interessato alla data di cessazione del rapporto di lavoro in periodi contributivi annui – espressi in giorni, settimane o mesi a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore - ed eventualmente in un periodo residuo inferiore all’anno;
- Accertare che in ciascun periodo contributivo annuo sia stato effettuato il numero minimo di turni, non inferiore a 64;
- Nel caso di svolgimento del lavoro notturno a turni per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, accertare che nell’eventuale periodo residuo inferiore all’anno sia stato effettuato il numero minimo di turni, riparametrato alla durata del periodo residuo.
Ulteriore novità, introdotta dalla L. 232/2016, è quella che riguarda l’adeguamento alla speranza di vita. In particolare, si specifica che, ai requisiti pensionistici previsti dall’art. 1, commi 4 e 6-bis, del D.Lgs. 67/2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 - dai decreti ministeriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 - non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.
Ai fini dell'accesso al beneficio in parola il lavoratore deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro:
- Il 1° marzo 2017 qualora perfezioni i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2017;
- Il 1° maggio 2017 qualora perfezioni i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Infine, in riferimento alla decorrenza del beneficio, l’INPS precisa che, dal 1° gennaio 2017, non si applica il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi (per i lavoratori dipendenti) o di 18 mesi (per i lavoratori autonomi) dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
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