L’INPS, con il messaggio n. 1657 del 14 aprile 2022, ha reso noto di aver rilasciato la procedura per la presentazione della domanda di estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione separata.

Si ricorda che l’art. 1, c. 239, della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha disposto che alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del D.Lgs. 151/2001, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a € 8.145, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità. La disciplina si applica alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, alle lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS e alle libere professioniste non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza. La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata.

Le istruzioni per la presentazione della domanda di estensione dell’indennità di maternità erano già state fornite dall’istituto con la circolare n. 1/2022.

Le domande possono essere presentate sul sito dell’istituto tramite il servizio “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS; tramite il Contact center integrato o tramite Patronato. Per richiedere l’estensione della tutela della maternità e della paternità di ulteriori 3 mesi è necessario spuntare con “SI” la dicitura “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell' art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita nella pagina “Dati domanda”.

L’INPS ricorda che la domanda può riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma l’estensione della tutela per maternità e paternità di ulteriori tre mesi è possibile solo se il periodo “ordinario” di maternità è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della norma).