L’INPS, con il messaggio n. 4182 del 24 novembre 2023, ha fornito indicazioni in merito al trattamento previdenziale di malattia per i lavoratori sportivi.

L’istituto ricorda innanzitutto che ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, si applica la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all’AGO, aventi diritto alla relativa indennità economica. Indipendentemente dal settore di inquadramento del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell’indennità di malattia è pari al 2,22%. È esclusa la possibilità, per i datori di lavoro, di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti. Anche ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato viene riconosciuta la tutela assicurativa per la malattia.

I lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. Conseguentemente, a essi si applicano le relative disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia.

Resta fermo che ai lavoratori sportivi aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, con riferimento agli eventi certificati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori privati subordinati o iscritti alla Gestione separata. Quindi, ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il lavoratore, in caso di evento di malattia, è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante. A tale riguardo, così come con riferimento alla reperibilità, valgono le stesse regole previste perla generalità dei lavoratori.

Anche con riferimento ai lavoratori sportivi, i datori di lavoro sono tenuti a valorizzare nell’ambito del flusso UniEmens, l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia, sulla base dello specifico contratto di riferimento. L’elemento deve essere valorizzato, sistematicamente, in tutti i flussi UniEmens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia, al fine di consentire le necessarie verifiche da parte della Struttura territoriale di competenza, in merito alla sussistenza o meno del diritto alla tutela previdenziale. Ciò in considerazione del fatto che, anche per i lavoratori sportivi il trattamento economico in caso di malattia può essere riconosciuto a totale carico del datore di lavoro, sulla base dello specifico contratto di riferimento.