I lavoratori iscritti al sindacato non firmatario non sono vincolati al contratto aziendale
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 15/11/2017 n.27115, ha deciso che solo i lavoratori sono legittimati ad agire per negare l’efficacia nei propri confronti ad un contratto collettivo aziendale stipulato da organizzazioni sindacali diverse da quella a cui sono iscritti, mentre non è ravvisabile alcun diritto o interesse dell’organizzazione sindacale ad agire in giudizio in relazione a validità, efficacia o interpretazione d’un contratto collettivo alla cui stipulazione è rimasta estranea.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte un’organizzazione sindacale si era rivolta al giudice del lavoro affinché dichiarasse antisindacale la condotta datoriale consistente nell’aver applicato un accordo collettivo aziendale anche ai lavoratori aderenti ad un sindacato non firmatario del citato accordo.
I Giudici di merito hanno rigettato il ricorso sostenendo l’efficacia erga omnes dell’accordo aziendale applicato dal datore di lavoro.
Di diverso avviso la Corte di Cassazione. In particolare i giudici di legittimità hanno ripercorso il filo logico già utilizzato in altre pronunce (Cass. 6695/1988, 2808/1984, 423/1984) partendo dal fatto che agli accordi aziendali si deve riconoscere efficacia vincolante analoga a quella del CCNL, trattandosi pur sempre non già di una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori collettivamente considerati.
Quindi come il contratto nazionale e quelli di qualsiasi altro livello, anche il contratto aziendale è destinato ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, sia pure limitatamente ad una determinata azienda o parte di essa.
Sempre la Corte di Cassazione ammette che la contrattazione aziendale possa derogare, anche in peius per i lavoratori, al CCNL, fatti salvi i diritti quesiti relativi alle prestazioni già rese, non operando in tal caso l’art. 2077 c.c. che riguarda esclusivamente i rapporti tra il contratto individuale di lavoro e quello collettivo.
Fatte queste premesse, la Suprema corte ha però puntualizzato che l’applicabilità dei contratti collettivi aziendali a tutti i lavoratori dell’azienda incontra un’eccezione in quei lavoratori che, aderendo ad un’organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso, dato che potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e di diverso tenore.
Inoltre, spiega la Suprema Corte, la generalizzata efficacia soggettiva dei contratti aziendali va conciliata da un lato con il limite invalicabile del principio fondamentale di libertà, di organizzazione di attività sindacale sancito dall’art. 39 Cost. e dall’altro, collocata in un sistema fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale, non già legale o istituzionale, delle organizzazioni sindacali.
Pertanto è possibile riconoscere efficacia soggettiva erga omnes ai contratti collettivi aziendali come regola di carattere generale, dato che hanno la funzione di tutelare gli interessi collettivi e di inscindibilità della disciplina, ma è necessario tuttavia far salva l’eccezione che la stessa efficacia non può essere estesa anche ai lavoratori che, aderendo ad un’organizzazione sindacale diversa da quelle che hanno stipulato l’accordo aziendale, ne condividono l’esplicito dissenso.
In conclusione sarebbe illecita la pretesa datoriale aziendale di esigere il rispetto dell’accordo aziendale anche dai lavoratori dissenzienti perché iscritti ad un sindacato non firmatario dell’accordo medesimo.
Riproduzione riservata ©