L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 64188 del 31 marzo 2017, ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale agevolato previsto, ex D.Lgs. 147/2015, per i lavoratori dipendenti rientrati in Italia entro il 31.12.2015.

Il D.Lgs. 147/2015 ha introdotto un regime ad hoc per i lavoratori “impatriati” in base al quale, dall’anno di imposta 2016, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, può concorrere alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare.

La Legge di bilancio 2017 ha modificato questa percentuale, stabilendo che i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori “impatriati”, a partire dall’anno d’imposta 2017, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Per i lavoratori dipendenti di cui alla L. 238/2010, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, che non abbiano già esercitato l’opzione per accedere al regime speciale per i lavoratori “impatriati”, il Decreto “milleproroghe” ha posticipato il termine al 30.4.2017, prorogato, in quanto festivo, al 2 maggio.

Per accedere all’agevolazione, irrevocabile, i lavoratori dovranno presentare un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro. L’istanza dovrà contenere le generalità del contribuente, il suo codice fiscale, l’indicazione dell’attuale residenza in Italia e l’impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio.

L’opzione consente di fruire del regime speciale per il quinquennio 2016/2020.

In particolare, per l’anno 2016, i lavoratori che esercitano la scelta fruiscono del regime agevolato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta, indicando il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta al 70%.

Per l’anno di imposta 2017, l’agevolazione del 50% è applicata dal datore di lavoro; nell’ipotesi in cui quest’ultimo non possa riconoscerla, il contribuente può comunque fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2017.