Lavoratori dipendenti per brevi periodi in Germania: quale legislazione prevale?
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2797 del 14 luglio 2020 ha fornito chiarimenti relativamente ai lavoratori privati e pubblici, nonché ai percettori di NASPI, che svolgono, di solito per brevissimi periodi, attività lavorativa dipendente in Germania.
Con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti privati che, oltre all’attività lavorativa in Italia, esercitano contemporaneamente e per un breve periodo di tempo un’attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, si ricorda, innanzi tutto, che la legislazione applicabile, in base alle previsioni contenute nell’art. 13, par. 1, del Regolamento (CE) 883/2004, è quella dello Stato di residenza del lavoratore, a condizione che in detto Stato venga svolta attività sostanziale (almeno il 25% dell’attività complessivamente svolta).
Inoltre, le disposizioni applicative della norma sopra citata, contenute nell’art. 14 del Regolamento (CE) 987/2009, precisano che, ai fini della determinazione della legislazione applicabile, non devono essere considerate le attività marginali ossia quelle attività poco significative in termini di tempo e remunerazione (attività che coprono meno del 5% del normale orario di lavoro e/o meno del 5% della retribuzione globale).
In tali situazioni si deve, pertanto, ritenere che la persona eserciti l’attività in un solo Stato e la legislazione da applicare è quella dello Stato in cui è svolta abitualmente l’attività principale.
Al riguardo, la Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella Guida pratica sulla legislazione applicabile nell’UE (allegata al messaggio 65/2020), chiarisce che: “Se l’attività marginale comporta l’iscrizione ad un regime di sicurezza sociale, i contributi saranno versati nello Stato membro competente per l’insieme dei redditi di tutte le attività. Questa misura ha lo scopo di prevenire gli abusi consistenti, ad esempio, nel costringere una persona a lavorare per un periodo molto breve in un altro Stato membro per evitare l’applicazione della legislazione del “primo” Stato membro. In questa fattispecie le attività marginali non sono prese in considerazione per determinare la legislazione applicabile. Esse devono essere valutate separatamente da ciascuno Stato membro e non possono essere totalizzate”.
L’esclusione ai fini della determinazione della legislazione applicabile delle attività marginali costituisce un criterio di portata generale e trova applicazione in tutte le situazioni lavorative disciplinate ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (CE) 883/2004.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame si chiarisce che, qualora il lavoratore svolga un’attività subordinata in Italia e un’attività in Germania di portata marginale o comunque non sostanziale, la legislazione applicabile, alla luce della normativa sopra richiamata, è unicamente quella italiana.
Inoltre, anche nel caso in cui l’attività svolta abbia carattere marginale resta, tuttavia, applicabile la procedura dell’art. 16 del Regolamento (CE) 987/2009, poiché la norma in esame si applica in tutti i casi nei quali una persona esercita un’attività in due o più Stati, quali che siano le modalità di lavoro.
Pertanto, il lavoratore, anche se svolge in Germania un’attività lavorativa per un breve periodo, deve comunque informare l’INPS - in qualità di Istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza - della propria situazione lavorativa.
A seguito di tale comunicazione, l’Istituto procede alla determinazione della legislazione applicabile e rilasciare la certificazione “A1”, che attesta l’applicazione della legislazione italiana (art. 15 del Regolamento (CE) 987/2009).
Nel caso in cui, per effetto dell’omessa comunicazione, lo svolgimento dell’attività in Germania abbia dato luogo ad un accredito di contribuzione obbligatoria nell’assicurazione tedesca, l’Istituto, non appena viene a conoscenza della situazione dell’interessato, dovrà valutare se l’attività svolta possa essere considerata “attività marginale” o comunque non sostanziale. In caso affermativo, la legislazione applicabile è quella italiana e ciò farebbe venir meno il riconoscimento del periodo assicurativo tedesco. La legislazione in tal modo determinata dovrà essere notificata all’istituzione previdenziale tedesca.
Riproduzione riservata ©