Il Consiglio dei Ministri n. 48 del 28 agosto 2023 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo relativo al riordino e alla revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Gli interventi interessano i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (sia quelli che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, che quelli che prestano attività al di fuori di quelle predette, ma pur sempre nel settore dello spettacolo) e i lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo indeterminato.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, si introduce una specifica indennità di discontinuità, al fine di tutelare tali categorie nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione. Si individuano i requisiti che il lavoratore richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda di indennità all’INPS entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza. Si determina poi la misura e la durata del riconoscimento dell’indennità, insieme alle modalità di corresponsione della stessa in un’unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda. Con riferimento alla durata dell’indennità, si stabilisce che non siano computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione al fine di evitare il cumulo della medesima contribuzione per l’erogazione di più prestazioni di sostegno al reddito (per esempio, NASpl, indennità di maternità, malattia, infortunio). Vengono definite, inoltre, le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità.

Inoltre, si abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e si introduce un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023.

Si prevede, infine, una disciplina transitoria per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 e presentino la domanda entro il 15 dicembre 2023, determinando l’incumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.