Con D.I. n. 201/2022, disponibile nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state disciplinate le modalità di attuazione, dal 1° gennaio 2022, dell’assicurazione Inail dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in attuazione dell’articolo 66, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021).

I soggetti assicurati sono, appunto, i lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Tali soggetti, quando effettuano le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche, sono assicurati indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro.

Soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio assicurativo sono:

  • Per i lavoratori autonomi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.
  • Con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione (D.Lgs. n. 182/1997), gli enti accreditati o le amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività
  • Con riferimento alle attività remunerate di carattere promozionale, i soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate.
  • Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, i committenti che ne utilizzano le prestazioni.

Agli effetti assicurativi, i predetti soggetti, tenuti al versamento del premio, sono considerati datori di lavoro.

Si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

In sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, presentano la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (16 febbraio 2022), indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023. Per quanto riguarda invece i soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio online sempre entro 30 giorni dal 16 febbraio 2022, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023. Da ultimo, i soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa.