Lavoratori autonomi dello spettacolo: disponibili le istruzioni sull’indennità di disoccupazione ALAS
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022, ha fornito istruzioni con riferimento alla nuova indennità per la disoccupazione involontaria – denominata ALAS – prevista in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all’art. 2, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 182/1997, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo, ivi compresi quelli di collaborazione, con soggetti appartenenti alle qualifiche professionali predette sono tenuti a versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS. La misura del contributo è fissata nel 2% del compenso lordo giornaliero.
A partire dalla medesima data sono tenuti a versare il contributo ALAS del 2% anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali. Per tali lavoratori, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, il legislatore ha infatti previsto che siano i medesimi a provvedere direttamente, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo, all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi. Inoltre, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, contraddistinti dal codice qualifica 500, è stato effettuato l’inquadramento automatizzato con il c.s.c. 7.07.11 con Ateco 90.01.09 (Altre rappresentazioni artistiche). Detti lavoratori per assolvere gli obblighi contributivi, una volta muniti di SPID/CIE/CNS, utilizzano direttamente le denunce on line Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuano il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24.
Per effetto delle riduzioni contributive previste, per i datori di lavoro/committenti la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS dovuto è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo. Al contempo, il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia – fino al 31 dicembre 2021 dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione – è calcolato nella misura piena del 2,22%.
Diversamente, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni, soggetti per i quali non trovano applicazione le predette riduzioni contributive, il contributo ALAS è dovuto nella misura piena del 2%.
Le procedure di calcolo che supportano la gestione dei flussi Uniemens sono adeguate a partire dal mese di competenza maggio 2022. Pertanto, al fine di ottemperare al versamento della corretta contribuzione minore dovuta per i mesi di competenza gennaio 2022 - aprile 2022, i soggetti interessati, valorizzeranno nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M219”, che assume il significato di “Versamento differenze contributive ALAS”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della differenza di contribuzione minore dovuta in base alle indicazioni fornite in premessa.
Il versamento di tale contribuzione dovrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio 2022, di giugno 2022 e di luglio 2022.
Si riportano le tabelle riepilogative:
Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000, e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40% (maternità 0,46% > azzerata; ALAS 2% - 0,94% = 1,06%). Di seguito la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2022 per le contribuzioni minori dai committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
Assicurazione Aliquota |
ALAS* 1,06 % |
Maternità* 0 |
Malattia 2,22% |
* Assicurazioni oggetto dell’abbattimento.
Di seguito la misura in dettaglio delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2022 per le contribuzioni minori dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali:
Assicurazione Aliquota |
ALAS 2 % |
Maternità 0,46% |
e dalle pubbliche Amministrazioni di cui al D.lgs n. 165/2001, per i rapporti di lavoro autonomo con soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
Assicurazione Aliquota |
ALAS 2 % |
Maternità 0,46% |
Malattia 2,22% |
Riproduzione riservata ©