L’INPS, con il messaggio n. 803 del 18/02/2022, ha reso noto che, in caso di mancato accoglimento della domanda di esonero parziale dei contributi di cui all’art. 1, cc. 20 e ss. della Legge di Bilancio 2021, i lavoratori autonomi hanno tempo fino al 20 marzo p.v. per richiedere il riesame.

Come si ricorderà la Legge 178/2020 ha riservato risorse per finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai liberi professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che hanno percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Tra i requisiti richiesti vi era anche quello di non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità e di non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponde alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

Dai controlli che l’INPS ha effettuato è risultato che alcune domande erano prive dei requisiti e quindi sono state rigettate o accolte parzialmente.

E’ per questo motivo che l’INPS riconosce agli interessati 30 giorni di tempo (il termine scade il 20 marzo 2022) per presentare la domanda di riesame allegando la documentazione a supporto della stessa.

In particolare, spiega l’INPS, l’utente può inviare la citata documentazione attraverso il link “Riesame”, accedendo alla stessa sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero e utilizzando l’apposita funzionalità che riporta i motivi di reiezione o accoglimento parziale.

Il contribuente può scegliere l’oggetto del riesame tramite una lista proposta.

Ad esempio, in caso di reiezione o accoglimento parziale perché dai dati disponibili negli archivi dell’Istituto al momento della verifica, il soggetto è risultato titolare di rapporto di lavoro dipendente, lo stesso deve allegare la comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (come la copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o l’ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro) e, esclusivamente per i lavoratori autonomi dello spettacolo, la copia del contratto attestante la natura del lavoro “autonomo” o la fattura o notula emessa relativa al compenso percepito o qualsiasi altra documentazione utile.