L’Agenzia delle entrate, rispondendo all’interpello n.36 del 7/02/2020, ha precisato che in caso di lavoratore non residente in Italia, che svolge la propria attività di lavoro subordinato anche in parte all’estero, il datore di lavoro dovrà operare le ritenute Irpef solo sui redditi di lavoro dipendente prestato nel nostro Paese.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, una società multinazionale ha assunto un dipendente con la qualifica di dirigente (soggetto non fiscalmente residente in Italia) che oltre a svolgere la propria attività in Italia, trascorrerà numerosi giorni lavorativi al di fuori del territorio dello Stato italiano presso le sedi della società e del gruppo.

L’Agenzia delle entrate per giungere alla risposta è partita dal combinato disposto dell’art. 3 del TUIR e 23 del DPR 600/1973 da cui emerge che i soggetti non residenti sono soggetti IRPEF solo sui redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio italiano.

Tuttavia è necessario anche tener conto di quanto previsto dall’art. 15 della convenzione contro le doppie imposizioni (modello OCSE) vigente tra l’Italia e lo Stato estero, da cui emerge che per i soggetti non residenti, salve le eccezioni previste dal comma 2 del citato articolo, il criterio di collegamento ai fini dell'attrazione dei redditi di lavoro dipendente nella potestà impositiva di uno Stato è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa.

Ne consegue che la Società multinazionale, previa presentazione, da parte del lavoratore, di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale all'estero - rilasciata dalla competente autorità fiscale estera - e dalla documentazione comprovante l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa, potrà operare le ritenute ai fini IRPEF, solo sui redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato e non sull'intera retribuzione erogata.

Per determinare il reddito di lavoro imponibile in Italia occorre far riferimento al rapporto tra il numero dei giorni durante i quali la prestazione lavorativa è svolta nel nostro Paese e il periodo totale che dà diritto ad ottenere la retribuzione.

A tal fine il numero dei giorni indicato al numeratore e al denominatore del rapporto dove essere individuato con criteri omogenei (es: al netto di festività, w.e. e ferie).

L’Agenzia delle entrate coglie anche l’occasione per fornire le istruzioni operative su come compilare correttamente la CU.