Auto aziendale in luogo del premio di risultato: la tassazione è sui valori convenzionali
A cura della redazione
Il comma 160 della Legge di Bilancio 2017 riconosce al lavoratore la possibilità, sempreché sia prevista dall’accordo di secondo livello, di sostituire il premio di risultato con beni e servizi o valori previsti dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 del TUIR.
A tal proposito, l’Agenzia delle entrate con la circolare 5E/2018 precisa che al lavoratore potrebbe essere concesso un veicolo aziendale, ai sensi dell'art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR, in luogo del premio di risultato.
Ma in questo caso quale sarebbe la tassazione corretta di questo benefit?
La circolare 5E/2018 ha ricordato che la concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, ai sensi del citato articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente per “… il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali … [dell’] Automobile Club d’Italia …al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.
Pertanto se il lavoratore richiede di sostituire il premio di risultato con l’autoveicolo, oppure con il motociclo o ciclomotore aziendale, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente non il valore normale attribuibile all’utilizzo del veicolo (ad esempio quello risultante dal canone di noleggio) ma il relativo valore determinato forfetariamente e quindi convenzionale. Tale opportunità è stata prevista dalla L. 232/2016. Secondo l'Agenzia delle entrate, l'intervento della Legge di Bilancio 2017 ha inteso evitare che venisse calcolata la base imponibile con il valore normale in luogo di quello convenzionale.
Per illustrare meglio la situazione la circolare 5E/2018 propone l’esempio che segue.
Ipotizziamo che il premio di risultato agevolabile sia pari a € 3.000 e che il valore imponibile dell’auto concessa in uso promiscuo, in base alle tabelle ACI ammonti a € 1.885,50 (dato da € 0,4190 x km. 15.000 *30%).
La base imponibile dell’auto, anche a seguito della conversione del premio di risultato, risulta pari quindi a € 1.885,50, da assoggettare a tassazione ordinaria (e a contribuzione piena).
La base imponibile invece da assoggettare ad imposta sostitutiva del 10% o, a scelta del lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, è pari ai rimanenti € 1.114,50 (dati da € 3000 - € 1.885,50).
Inoltre, precisa l’Agenzia, se al lavoratore dipendente è trattenuta una somma (che si ritiene debba avvenire con emissione di fattura) per l’uso del veicolo aziendale (quota di reddito già assoggettata a tassazione), la base imponibile del benefit è ridotta di pari importo.
Ma a questo punto ci si chiede quale possa essere il reale vantaggio per il lavoratore nel caso in cui decida di sostituire il premio con l’auto, dato che comunque pagherebbe sempre le imposte sul valore convenzionale.
Detta particolare situazione infatti crea una criticità interpretativa, e più precisamente: l'azienda oltre a erogare il premio di risultato è tenuta ad assegnare anche l'automobile; il lavoratore riceve l'auto che gli determinerà un benefit a valore convenzionale sostituibile con il premio.
Conseguentemente l'azienda sosterrebbe i costi dell'auto e del premio di risultato, ma risulterebbe agevolata sugli oneri contributivi (non pagherebbe i contributi sul premio ma solo sul valore convenzionale). Mentre il lavoratore dipendente oltre al premio otterrebbe anche l'auto il cui valore convenzionale verrebbe coperto dal premio di risultato.Riproduzione riservata ©