L’assistenza ai minori e alle persone con disabilità in regime di Covid-19
A cura della redazione
Ai genitori lavoratori dipendenti, con figli fino a 12 anni, il Decreto “Cura Italia” ha riconosciuto il diritto a fruire, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, di un congedo che dà diritto un'indennità pari al 50% della retribuzione: quindi superiore all’ordinaria indennità pari al 30% del congedo parentale di cui al D.Lgs. 151/2001.
Il nuovo congedo è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e a quelli iscritti all’INPS. In ogni caso, i limiti di età dei figli vengono meno se si tratta di soggetti con disabilità (ai sensi della Legge 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o a Centri Diurni. Ai lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di ragazzi fra i 12 e i 16 anni, è invece riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro – se nel nucleo non c’è un genitore percettore di sostegno al reddito o disoccupato e per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole – senza però corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa al congedo è prevista la possibilità di scegliere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting (nel limite massimo complessivo di 600 euro), erogato mediante il “libretto famiglia”, nominativo e prepagato che nel 2017 ha preso il posto dei più noti “voucher”. L’importo del bonus sale a 1.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nell’ emergenza Ai genitori di figli con disabilità sono inoltre riconosciute 12 giornate di permesso retribuito, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, in aggiunta alle 3 giornate mensili previste dalla Legge 104/1992.
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