Se l’assenza alla visita di controllo è giustificata l’indennità di malattia deve essere riconosciuta
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 22/07/2019 n. 19668, ha ribadito che l’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l’allontanamento dell’abitazione indicata all’INPS quale luogo di permanenza durante la malattia è giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo.
Se tale comunicazione è stata omessa o è risultata tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l’omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati (Cass. n. 15766/2002).
Nel caso in esame un lavoratore aveva adito il giudice del lavoro affinchè obbligasse l’INPS a riconoscere l’indennità di malattia anche se era risultato assente durante la visita di controllo. A tal proposito aveva provato che si era allontanato dal domicilio durante le due visite mediche di controllo si era recato a ritirare i referti delle analisi cliniche alle quali si era sottoposto ed inoltre aveva fatto ricorso all’intervento di odontoiatria.
Il Tribunale del lavoro aveva rigettato il ricorso, mentre la Corte d’appello lo ha accolto.
L’INPS è così ricorsa in Cassazione, la quale ha richiamato precedenti orientamenti secondo cui l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincide necessariamente con l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. Ricade in ogni caso sul lavoratore l’onere della prova.
In particolare il potere dell’INPS di verificare la malattia prima di pagare viene vanificato dalla contrapposta facoltà del lavoratore di sottrarsi alla verifica se non per serie e comprovate ragioni, quale l’indifferibile necessità di recarsi presso altro luogo (Cass. n. 18718/2006).
In definitiva, l’obbligo dell’INPS di erogare l’indennità di malattia permane, anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, solamente ove ricorrono serie e comprovate ragioni, quale l’indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio e considerato l’obbligo di cooperazione in capo all’assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela.
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