L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 4/11/2016 n. prot. 186669, ha disposto per i cittadini di Lampedusa, la ripresa degli adempimenti tributari diversi dai versamenti, che erano stati sospesi per effetto delle disposizioni emanate in seguito all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa nell’isola.

Gli adempimenti tributari per i quali i termini sono scaduti nel periodo di sospensione compreso tra il 16 giugno 2011 e il 15 dicembre 2016, dovranno essere eseguiti con le   modalità ordinariamente previste per i singoli adempimenti entro la data del 31 gennaio 2017.

Soggetti interessati sono le persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta e i soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d’imposta che, alla data del 12 febbraio 2011, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa e di Linosa, e che hanno usufruito della sospensione dei termini degli adempimenti tributari previsti dalla Legge di stabilità 2016.

Le dichiarazioni fiscali non presentate devono essere trasmesse in via telematica, direttamente o tramite i soggetti intermediari, utilizzando i modelli relativi al periodo d’imposta di riferimento, disponibili sul sito internet dell’Agenzia.

Nella casella “Eventi eccezionali” deve essere indicato il codice “9” per le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2010 e il codice “3” per le dichiarazioni relative agli anni d’imposta dal 2011 al 2015.