L’Inps, con il messaggio n. 3549 del 28 febbraio 2013, ha fornito le istruzioni operative per il versamento dei contributi sospesi in seguito all’emergenza umanitaria verificatasi, in particolare, nel territorio dell isola di Lampedusa, nel 2011.
I contributi sospesi dovranno essere versati entro la prima scadenza utile (16 marzo 2013), in unica soluzione. L’importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 2.12.2012, fino alla data di versamento.
In alternativa, è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio, quindi, degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
Ai datori di lavoro, committenti o associanti, tenuti al versamento anche delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati, non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, è data facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata.