L’aiuto dell’azienda per le prestazioni sanitarie
A cura della redazione
Dal rapporto Index PMI 2018 emerge che in Italia, soprattutto tra le famiglie disagiate, cresce la rinuncia alle prestazioni sanitarie.
Un aiuto può arrivare dal datore di lavoro attraverso il welfare aziendale, agevolando le cure e offrendo servizi di prevenzione a favore di questi soggetti.
In quest’ambito, le iniziative più diffuse sono i servizi di prevenzione, i check up e quelli di diagnosi. Questi benefit per il lavoratore non costituiscono reddito da lavoro dipendente se, ai sensi dell’art. 51, c.2, lett. f) del DPR 917/1986, vengono offerti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai loro familiari (di cui all’art. 12 del TUIR), dato che le prestazioni rientrano nella finalità di “assistenza sociale e sanitaria” prevista dall’art. 100 del TUIR e richiamata dalla citata lettera f).
Fruiscono sempre dell’esenzione fiscale pure gli altri servizi socio-sanitari che il datore di lavoro può erogare, avvalendosi anche di terzi, come le convenzioni con centri di recupero, di assistenza psicologica o di riabilitazione.
Il beneficio non va a vantaggio solo del dipendente. Infatti l’azienda può portare in deduzione nel limite del 5x1000 le spese sostenute dal reddito d’impresa se l’erogazione dei benefit avviene su base volontaria; mentre se il piano welfare viene previsto da un contratto, da un accordo o da regolamento aziendale (purché questo contenga statuizioni volte a configurare un vero e proprio vincolo obbligatorio) la deducibilità è integrale.
Nelle aziende più strutturate è prevista l’istituzione dello Sportello medico interno, ossia il medico competente che ha il compito di collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e di Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori.
L’azienda nei piani welfare può anche sostenere i bisogni del dipendente che necessitano di assistenza perché anziani o non autosufficienti. Tali benefit se soddisfano le condizioni di cui all’art. 51, c.2, lett. f-ter) del TUIR, ossia sono somme o prestazioni che il datore di lavoro eroga alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei citati servizi di assistenza ai familiari (individuati questi sempre dall’art. 12 del TUIR), non costituiscono reddito di lavoro dipendente. Il datore di lavoro può erogazione i servizi direttamente o tramite terzi oppure rimborsare i dipendenti per le spese sostenute.
Non mancano infine nei piani welfare convenzioni con gli studi dentistici oppure con i centri sanitari per i bambini che offrono il servizio pediatrico.
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