La spesa per l’acquisto dei medicinali con il buono covid-19 comunale è detraibile
A cura della redazione
I buoni covid-19 che i Comuni rilasciano ai cittadini con difficoltà economiche per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, consentono di sostenere anche la spesa per i farmaci; spesa che poi potrà essere indicata in dichiarazione dei redditi e fruire così della detrazione del 19%.
Come si ricorderà con l’Ordinanza 29 marzo 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha destinato ai Comuni 400 milioni di euro da un lato per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco tenuto da ciascun Comune e dall’altro per l’acquisizione diretta di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
Buona parte dei Comuni, anziché acquistare i prodotti e poi consegnarli agli interessati, ha preferito rilasciare a questi ultimi dei buoni spendibili direttamente dal cittadino.
Tra i prodotti di prima necessità rientrano sicuramente i medicinali acquistabili in farmacia.
A questo punto ci si chiede se anche queste spese sanitarie possono fruire della detrazione del 19% riconosciuta dall’ Art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR.
La risposta è positiva perché i buoni spesa sono strumenti di pagamento inquadrabili tra i buoni corrispettivo multiuso per i quali l’art. 6-quater del DPR 633/1972 dispone che la cessione di beni o prestazione di servizi a cui il buono corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata assumendo come pagamento l’accettazione del buono.
Pertanto, il buono covid-19 ricevuto dalla farmacia rappresenta per quest’ultima un corrispettivo incassato, con conseguente emissione di scontrino con l’indicazione del codice fiscale del cittadino che ha acquistato il farmaco. Successivamente la farmacia invierà all’agenzia delle entrate la spesa che verrà inserita nella dichiarazione precompilata.
Si ritiene soddisfatta anche la condizione consistente nel fatto che la spesa debba essere “effettivamente rimasta a carico del contribuente” per poter essere portata in detrazione, dato che il buono spesa, una volta consegnato dal Comune, entra nella sfera giuridica del beneficiario che è quindi libero di spenderlo come vuole (e quindi giuridicamente "rimane a carico"), purché nel rispetto dell’Ordinanza citata.
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