La Cassazione con la sentenza n. 15070, del 6 giugno 2008 precisa che il lavoratore, sospeso in via cautelare dal servizio per motivi disciplinari, continua a percepire la retribuzione.
Solo nell'ipotesi di conclusione del procedimento disciplinare a sfavore del lavoratore, con conseguente licenziamento, il lavoratore perde il diritto alla retribuzione a far data dal giorno della sospensione stessa.