La ripresa delle scuole a settembre offre un’occasione importante di valutazione del welfare aziendale, in quanto i servizi di istruzione sono tra quelli oggetto di maggior interesse da parte dei lavoratori.

Inoltre, la legislazione in materia è molto favorevole in quanto non solo sono numerosi i servizi ricompresi tra quelli in materia di istruzione, ma le modalità di accesso agli stessi sono molto favorevoli.

In proposito si ricorda che ai sensi dell’art.51, c.2, lett. f-bis) del TUIR, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12 dello stesso T.U., dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che il fatto che la disposizione utilizzi la locuzione “somme” consente al datore di lavoro anche di rimborsare al lavoratore le spese che ha sostenuto direttamente (circ. n. 28/E del 2016). I servizi espressamente rimborsabili sono diversi: le tasse sostenute per l’iscrizione agli asili nido per la custodia dei figli; le tasse scolastiche sostenute per l’iscrizione a scuole materne oltre che ai corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria o secondaria di 1° e di 2° grado, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, in Italia o all’estero; le tasse universitarie; le tasse sostenute per l’iscrizione al Conservatorio quando lo stesso è equivalente ad un liceo; i servizi di mensa connessi alla frequenza della scuola; i libri di testo scolastici; il materiale didattico e di cancelleria; l’iscrizione e soggiorno per centri estivi ed invernali; le ludoteche; il servizio di trasporto scolastico (se incluso nel POF, ad esempio scuolabus); le gite didattiche e visite d’istruzione (se incluse nel POF); l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza); i servizi di baby-sitting.

Non sono invece rimborsabili i corsi con finalità diversa dall’istruzione scolastica, come ad esempio i corsi di nuoto, danza e altri sport.

Ricordiamo inoltre che i rimborsi non devono necessariamente essere erogati nel medesimo anno in cui le spese sono state sostenute, purché non queste ultime non siano già state detratte dal dipendente (A.E., circ. n. 5/E del 2018).