La morte dopo pochi istanti per infortunio costituisce danno tanatologico
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13672 del 7 giugno 2010, ha stabilito che la morte sopravvenuta dopo pochi istanti per infortunio determinato da terzi integra gli estremi del danno tanatologico.
Secondo la Suprema Corte, deve essere riconosciuto il danno morale alla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine. In poche parole, il danno tanatologico rimane ancora inquadrato nell’ambito del danno morale, quale sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita; mentre non assume rilevanza quale danno biologico.
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il c.d. danno tanatologico, nel caso che la morte (nella fattispecie, in seguito ad un infortunio in itinere) segua le lesioni dopo breve tempo, riguardando il bene giuridico della vita, diverso da quello della salute, non rientra nella nozione di danno biologico ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, che fa riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale e determinante una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro.
Di conseguenza, non è risarcibile la domanda proposta dagli eredi del defunto nei confronti dell'INAIL per il risarcimento del danno da "perdita del diritto alla vita".
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