La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 9 del 27 marzo 2014, ha precisato che la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta, per il datore di lavoro, l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.
In attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie, sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.