La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza n. C-277/08 del 10 settembre 2009, ha stabilito che il diritto alle ferie annuali retribuite non si estingue allo scadere del periodo di riferimento fissato dal diritto nazionale quando il lavoratore è stato in congedo per malattia per l'intera durata del periodo di riferimento e non ha potuto esercitare in concreto questo diritto.
Il lavoratore deve poter beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, poiché l'art. 7, n. 2, della direttiva n. 2003/88 permette di sostituire il diritto alle ferie annuali retribuite con una compensazione finanziaria solo nel caso in cui sia cessato il rapporto di lavoro.
È pacifico, inoltre, che lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Tale finalità è diversa da quella del diritto al congedo per malattia, accordato al lavoratore affinché possa ristabilirsi, appunto, da una malattia.
Ciò premesso, la Corte ha concluso che un lavoratore, in congedo per malattia durante il periodo di ferie annuali precedentemente fissato, ha diritto, su sua richiesta, di beneficiare delle ferie in un periodo diverso da quello coincidente con il periodo di congedo per malattia.  La fissazione di tale nuovo periodo, corrispondente alla durata della sovrapposizione tra il periodo di ferie annuali stabilito inizialmente e il congedo per malattia, è soggetta alle norme e alle procedure di diritto nazionale applicabili per la determinazione delle ferie dei lavoratori, tenendo conto degli interessi in gioco, in particolare delle ragioni primarie legate agli interessi dell'azienda.
Nell'ipotesi in cui tali interessi ostino all'accettazione della domanda del lavoratore relativa al nuovo periodo di ferie, il datore di lavoro è obbligato a concedere un altro periodo di ferie annuali proposto dal lavoratore che sia compatibile con detti interessi, senza escludere a priori che tale periodo si collochi al di fuori del periodo di riferimento per le ferie annuali di cui si tratta.