La detenzione non giustifica di per sé il licenziamento
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12271 dell'1 giugno 2009, ha stabilito che la carcerazione preventiva o esecutiva per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma è un fatto oggettivo che determina la sopravvenuta temporanea impossibilità della prestazione lavorativa.
L'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del lavoratore detenuto, infatti, deve essere valutato in base a criteri oggettivi, costituiti dalle esigenze oggettive dell'impresa, valutate tenendo conto delle dimensioni della stessa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva, della natura ed importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, della possibilità di affidare ad altri le sue mansioni senza assumere nuovo personale e, in generale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della tollerabilità dell'assenza.
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