La definizione agevolata per le società sportive dilettantistiche
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, sul proprio sito internet, ha pubblicato la guida che illustra le modalità con le quali deve avvenire la speciale definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie da parte delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche (indicate nell’articolo 90 della legge n. 289/2002) che al 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI.
Per questi soggetti, l’articolo 7 - comma 2 - lettera b) del decreto legge n. 119/2018 ha individuato una diversa definizione delle somme dovute rispetto alla rottamazione delle cartelle prevista dall’articolo 6 dello stesso decreto.
Tuttavia, se le imposte in contestazione sono superiori, per ogni periodo d’imposta per il quale pende la controversia, a 30.000 euro per ciascuna imposta (Ires o Irap) contestata, la speciale definizione è preclusa.
In questo caso, comunque, le società o le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti tradizione prevista dall’articolo 6.
Le controversie definibili secondo le regole contenute nell’articolo 7 sono soltanto quelle riguardanti avvisi di accertamento in materia di Ires, Irap e Iva riferite a periodi d’imposta in cui la società o l’associazione risultava iscritta nel registro del CONI. Pertanto, le liti che hanno per oggetto atti impositivi diversi possono essere definite solo secondo le condizioni stabilite dall’articolo 6.
La definizione delle liti può riguardare soltanto i rapporti pendenti alla data del 24 ottobre 2018, anche a seguito di rinvio, e comunque non conclusi con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda.
Si considerano pendenti ai fini della definizione agevolata:
- le controversie per le quali alla data del 24 ottobre 2018 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione;
- le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 ottobre 2018;
- le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o quelle per le quali siano ancora in corso, al 24 ottobre 2018, i termini per la riassunzione.
Al contrario, non possono ritenersi definibili le cosiddette “liti potenziali”, riconducibili a quelle situazioni in cui il ricorso di primo grado non sia stato notificato alla data del 24 ottobre 2018, pur essendo pendenti, alla stessa data, i termini di impugnazione di un atto impositivo notificato al contribuente.
Sono ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge o privi dei requisiti di forma e di contenuto, purché entro il 24 ottobre 2018 sia stato notificato il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l’inammissibilità.
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono definire le liti, in base a quanto prevede l’articolo 7 del decreto legge n. 119/2018, effettuando il pagamento delle seguenti somme:
- 40% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, la controversia penda ancora nel primo grado di giudizio;
- 10% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018;
- 50% del valore della lite e 10% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione, da effettuare utilizzando il modello F24, può avvenire:
- in un’unica soluzione;
- a rate trimestrali di pari importo, in un numero massimo di 20, solo se la somma da versare è superiore a 1.000 euro. Come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda, questo limite si riferisce all’importo netto dovuto.
Non è ammesso il pagamento tramite la compensazione.
Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019.
Le rate successive alla prima scadono il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Per esse sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1°giugno 2019 e fino alla data del versamento.
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