La contribuzione INPS 2023 per artigiani e commercianti
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 19 del 10 febbraio 2023, ha fissato l’ammontare della contribuzione pensionistica di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dovuta nel 2023 da parte di artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
A tal proposito si ricorda che, dal 2012, le aliquote contributive predette sono incrementate di 1,3 punti percentuali e, successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.
La contribuzione varia a seconda che si tratti di lavoratore iscritto alla gestione artigiani oppure a quella commercianti e in base all’età del soggetto stesso.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto per artigiani e commercianti (minimale) è pari ad € 17.504,00.
In particolare, per gli artigiani:
· Titolari o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24% per redditi fino ad € 52.190,00 e al 25% per gli importi superiori.
· Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 23,25%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 23,25% per redditi fino ad € 52.190,00 e al 24,25% per gli importi superiori.
Invece, per i commercianti:
· Titolari o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24,48%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24,48% per redditi fino ad € 52.190,00 e al 25,48% per gli importi superiori;
· Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 23,73%; i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 23,73% per redditi fino ad € 52.190,00 e al 24,73% per gli importi superiori.
La circolare ricorda anche che per l’anno 2023, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 86.983,00, dato da € 52.190,00 più € 34.793,00. Tale limite vale esclusivamente per i soggetti iscritti alla gestione INPS con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti a decorrere dal 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari, per il 2023, ad € 113.520,00, non frazionabile a mese.
L’INPS evidenzia che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza) ed è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2023, ai redditi 2023, da denunciare al fisco nel 2024).
Pertanto se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2023, si dovrà versare un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
La circolare coglie l’occasione per rammentare anche che la Legge di Bilancio 2023 ha elevato da € 65.000,00 a € 85.000,00 il requisito per accedere alla riduzione contributiva del 35% di cui all’art.1, c. 54, lett. a) della L. 190/2014 che trova applicane anche per il 2023.
Infine, riguardo ai termini e alle modalità di versamento, si ricorda che i contributi devono essere pagati mediante il modello F24 alle seguenti scadenze:
· 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
· entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.
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