L’INPS, con la circolare n. 22 dell’8 febbraio 2022, ha fissato l’ammontare della contribuzione dovuta nel 2022 da parte di artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

La contribuzione varia a seconda che si tratti di lavoratore iscritto alla gestione artigiani oppure a quella commercianti e in base all’età del soggetto stesso.

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto per artigiani e commercianti (minimale) è pari ad € 16.243,00.

Artigiani:

  • Titolare o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24% per redditi fino ad € 48.279,00 e al 25% per gli importi superiori.
  • Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 22,80%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 22,80% per redditi fino ad € 48.279,00 e al 23,80% per gli importi superiori.

Commercianti:

  • Titolare o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24,48%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24,48% per redditi fino ad € 48.279,00 e al 25,48% per gli importi superiori;
  • Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 23,28%; i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 23,28% per redditi fino ad € 48.279,00 e al 24,28% per gli importi superiori.

Per l’anno 2022, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € € 80.465,00. Tale limite vale esclusivamente per i soggetti iscritti alla gestione INPS con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa, i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti a decorrere dal 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari, per il 2022, ad € 105.014,00.

I contributi devono essere pagati mediante il modello F24 alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo acconto 2022 e secondo acconto 2022.