La contribuzione INPS 2021 per artigiani e commercianti
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 17 del 9 febbraio 2021, ha fissato l’ammontare della contribuzione dovuta nel 2021 da parte di artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
La contribuzione varia a seconda che si tratti di lavoratore iscritto alla gestione artigiani oppure a quella commercianti e in base all’età del soggetto stesso.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto per artigiani e commercianti (minimale) è pari ad € 15.953,00.
Artigiani:
– Titolare o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24% per redditi fino ad € 47.379,00 e al 25% per gli importi superiori.
– Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 22,35%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 22,35% per redditi fino ad € 47.379,00 e al 23,35% per gli importi superiori.
Commercianti:
– Titolare o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24,09%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24,09% per redditi fino ad € 47.379,00 e al 25,09% per gli importi superiori;
– Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 22,44%; i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 22,44% per redditi fino ad € 47.379,00 e al 23,44% per gli importi superiori.
Per l’anno 2021, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS rimane fissato a € 78.965,00. Tale limite vale esclusivamente per i soggetti iscritti alla gestione INPS con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa, i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti a decorrere dal 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari, per il 2021, ad € 103.055,00.
I contributi devono essere pagati mediante il modello F24 alle seguenti scadenze:
- 17 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021.
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