La CNCE rilascia nuove FAQ sull’applicazione del dm 143/2021 per la congruità della manodopera in edilizia
A cura della redazione
Con la recente lettera circolare n. 24/2024, la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) ha fornito ulteriori chiarimenti operativi riguardanti il Decreto Ministeriale n. 143/2021 sulla congruità della manodopera impiegata in edilizia. Le risposte a due domande frequenti (FAQ) si concentrano sugli obblighi delle associazioni temporanee di imprese (ATI) e dei consorzi, nonché sulla gestione dei lavori edili eseguiti in amministrazione diretta da aziende pubbliche.
ATI e Consorzi: Chi è Responsabile dell’Inserimento del Cantiere?
Nel caso di associazioni temporanee di imprese, la CNCE ha precisato che l’impresa mandataria ha il compito di inserire il cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect, specificando le imprese coinvolte e le relative quote di lavoro. Tuttavia, ogni impresa è singolarmente responsabile della congruità della propria quota. In alternativa, se l’ATI si avvale di una società consortile, quest'ultima diventa responsabile della congruità in caso di mancanze.
Queste specifiche operazioni assicurano che ogni componente dell’ATI adempia agli obblighi di congruità secondo le rispettive quote di lavoro assegnate.
Lavori in Amministrazione Diretta da Aziende Pubbliche
La seconda FAQ riguarda la congruità dei lavori edili eseguiti da aziende pubbliche con manodopera interna. Anche in questo contesto, la CNCE chiarisce che tali opere rientrano nei criteri di congruità, e spetta all’azienda pubblica effettuare la denuncia di nuovo lavoro (DNL) tramite il portale CNCE_Edilconnect. Questo assicura la corretta incidenza della manodopera utilizzata.
Con questa circolare, la CNCE mira a garantire maggiore trasparenza e conformità nelle operazioni di verifica della congruità nel settore edile, in linea con gli obblighi del DM 143/2021.
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