La Cassazione smentisce il Ministero sul periodo temporale di riferimento per il reato di omissione contributiva
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39882 del 4 settembre 2017, ha deciso un giudizio penale in materia di omissione contributiva, fornendo indicazioni circa il periodo di riferimento della condotta che si pongono in contrasto con quelle precedentemente diramate dal Ministero del lavoro con la nota 3 maggio 2016, prot. n. 37/0009099.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983 (L. m. 638/1983 e ss.mm.), l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Per il Ministero, il parametro annuo da considerare per l’individuazione dell'importo complessivo dei versamenti omessi a titolo di ritenute è l'anno civile, intendendosi per tale il periodo 1° gennaio-31 dicembre (principio di cassa). Pertanto, i controlli sul corretto adempimento degli obblighi contributivi devono riguardare tutti i versamenti che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare nel corso dell'anno contributivo (e quindi dal 16 gennaio al 16 dicembre).
Di diverso avviso la Suprema Corte, secondo cui, invece, il periodo di riferimento deve essere esteso sino alla scadenza prevista dalla legge per il versamento dell’ultima mensilità, ovvero fino al 16 del mese di gennaio dell’anno successivo (principio di competenza).
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