La Cassazione si pronuncia sui contratti atipici nella grande distribuzione: focus sul decentramento e responsabilità solidale
A cura della redazione
Con la Sentenza n. 26881 dell'11 ottobre 2024, la Corte di Cassazione si è espressa su un caso legato a un contratto atipico adottato nel contesto della grande distribuzione commerciale. La pronuncia riguarda la cessione della gestione di un reparto non preesistente da parte della titolare di un'impresa ad altra ditta, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest’ultima. Il contratto in questione, definito a "causa mista", ha sollevato la questione del decentramento produttivo e della responsabilità solidale, aprendo un dibattito su come tali operazioni vadano inquadrate dal punto di vista giuridico.
Contratti atipici e cessione di reparto
Nel caso in esame, la titolare dell’impresa ha ceduto la gestione di un reparto, creato ex novo, a una ditta esterna. Questo tipo di contratto, frequente nella prassi della grande distribuzione, prevede particolari obblighi per l'azienda che assume la gestione del reparto. La Corte ha analizzato la natura dell'accordo, sottolineando l'importanza di verificare se tale operazione sia inquadrabile come un semplice decentramento produttivo o se, al contrario, comporti una dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzo della prestazione lavorativa.
Il principio di diritto: l’interesse economico concreto
Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza è l'enunciazione del principio di diritto secondo cui, in questi casi, va sempre valutato l’interesse economico concreto dell’operazione. Questo significa che è necessario esaminare gli elementi caratterizzanti il contratto per stabilire se si tratti di una strategia legittima di decentramento, oppure se ci si trovi di fronte a una situazione che giustifica l'applicazione della responsabilità solidale tra l’impresa cedente e la ditta subentrante, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
La responsabilità solidale ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003
La Corte ha posto l’accento sul fatto che, qualora vi sia una dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l’effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa, si può configurare una responsabilità solidale tra le due imprese coinvolte. Questo principio è particolarmente rilevante nella grande distribuzione, dove contratti di questo tipo sono spesso utilizzati per esternalizzare determinate attività o reparti.
L’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, che disciplina la responsabilità solidale, prevede che l’impresa committente e quella appaltatrice rispondano congiuntamente nei confronti dei lavoratori in caso di mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali. Nel contesto di contratti atipici come quello esaminato, la responsabilità solidale può essere invocata se si dimostra che il decentramento produttivo è stato utilizzato per sottrarsi agli obblighi verso i lavoratori.
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