L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025, con cui ha fornito rilevanti chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252/2005, che prevedono un plafond di deducibilità aggiuntivo dei contributi di previdenza complementare a favore dei lavoratori di prima occupazione.

Il quadro normativo

La disposizione precedentemente richiamata stabilisce che ai lavoratori di prima occupazione, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Il caso esaminato

L’interpellante aveva specificato di essere stato iscritto alla previdenza complementare, per la prima volta, nell'agosto 2009 (essendo minorenne) da parte dei suoi genitori, i quali avevano dedotto, fino all'anno di imposta 2018, i relativi contributi.

La sua prima occupazione era stata a luglio 2019 e da quell’anno aveva contribuito in prima persona al fondo di previdenza a cui era stato iscritto. Successivamente vi aveva anche destinato il TFR.

Chiedeva quindi all’Agenzia delle entrate di chiarire se, per chi è stato iscritto dai genitori a forme di previdenza complementare, i primi cinque anni di partecipazione, ai fini dell’ulteriore plafond di deducibilità, decorrano dall'anno d'imposta dell'inizio della prima occupazione o da quello, precedente, in cui i genitori lo hanno iscritto.

Le considerazioni del fisco

Secondo l’Agenzia, ai fini dell’applicazione della norma in esame, è necessario che risultino contemporaneamente soddisfatti due requisiti: che il contribuente sia un ''lavoratore di prima occupazione'' e che sia iscritto ad una forma di previdenza complementare.

Sulla base di tale premessa, la risoluzione chiarisce che l’ulteriore plafond va calcolato considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dall’anno di prima occupazione in cui il contribuente risulta iscritto ad una forma di previdenza complementare. Non rileva, quindi, che l'iscrizione alla previdenza complementare sia stata precedente effettuata dai genitori. Infatti, è solo quando il contribuente inizia il primo impiego che risulta contestualmente “iscritto alla previdenza” e “di prima occupazione”.

Per le stesse ragioni, ai fini della determinazione dell'ulteriore plafond, non rileva il versamento dei contributi effettuato dai familiari e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni precedenti.