Iscrizione a più fondi: come calcolare l’anzianità di partecipazione
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 29 dell’11 aprile 2025, ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di calcolo dell'anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, nel caso di iscrizione contemporanea a più fondi.
L’anzianità di partecipazione è rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione. Infatti, il d.lgs. n. 252/2005 prevede, in relazione a determinate prestazioni, l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta progressivamente fino al 9% in ragione dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Le prestazioni interessate sono: la RITA; le anticipazioni per sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari; l’anticipazione parziale in caso di inoccupazione o di coinvolgimento in sospensioni dal lavoro con ricorso agli ammortizzatori sociali.
Rispondendo all’interpello di un contribuente, l’Agenzia ha chiarito che il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo deve essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche a cui l'aderente risulti contemporaneamente iscritto, diverse da quella a cui viene richiesta la prestazione.
Si deve quindi fare riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.
Ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica alla quale viene richiesta la prestazione, si ritiene che l'altra forma pensionistica potrà attestare la data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata. Ciò permetterà al fondo al quale viene richiesta la prestazione di tener conto dell'anzianità maturata anche nell'altro fondo.
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