L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 323 del 3 giugno 2022, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo nel caso siano conferite ad un fondo di previdenza complementare.

Nel caso esaminato dall’Agenzia, il datore di lavoro aveva siglato con i sindacati un accordo per favorire, tramite il pagamento di un incentivo, l’esodo anticipato dei dirigenti rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Tra le possibili destinazioni della somma da corrispondere a titolo di incentivo era previsto che potesse essere versata sulla posizione del dirigente aperta presso il Fondo di previdenza complementare per i dirigenti d’azienda.

Secondo l’Agenzia delle Entrate il trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all'esodo non può avvenire in neutralità fiscale e le somme possono quindi essere versate al fondo di previdenza al netto dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Tuir applicando l’aliquota separata.