L'esonero IVS per i lavoratori non riduce l’incentivo NEET
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023, ha chiarito che la riduzione dell’incentivo NEET ex art. 27 del D.L. 48/2023 (L. 85/2023) al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all’assunzione.
Pertanto, la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall’art. 1, c. 281, della L. di Bilancio 2023, come integrato dall’art. 39 del D.L. 48/2023.
In considerazione della suddetta interpretazione, i soggetti interessati al riconoscimento dell’incentivo in commento, che abbiano già inoltrato all’INPS apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse, dichiarando di volere fruire dell’incentivo in cumulo con altre riduzioni, con ciò facendo riferimento all’esonero parziale della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, possono procedere all’annullamento della domanda trasmessa.
Al fine di procedere all’annullamento della richiesta inviata, i soggetti interessati devono selezionare il tasto “Rinuncia” presente nel dettaglio della stessa e successivamente presentare una nuova istanza, nella quale deve essere valorizzata l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva” dell’incentivo in oggetto. Tale selezione darà diritto al riconoscimento, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti legittimanti, dell’incentivo in trattazione in misura pari al 60% della retribuzione imponibile.
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