L’INPS, con il messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023, ha reso noto che l’esonero dal versamento del contributo addizionale del 9%, 12% e 15% dovuto per l’utilizzo dei trattamenti di CIGO e CIGS (come previsto dall’art. 11, c. 2 del DL 21/2022) può essere fruito nel limite e nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis framework come definito dalla decisione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022.

Quest’ultimo prevede che le condizioni che devono essere rispettate sono le seguenti:

-          Gli aiuti non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore agricolo;

-          Gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;

-          Gli aiuti devono essere concessi in favore di imprese colpite dalla crisi.

Più precisamente l’art.11, c. 2 del DL 21/2022 prevede espressamente che al fine di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A (settori della siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria), dal 22 marzo 2002 e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29,  comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Questo esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 107, par. 3, del Trattato UE, che l’ha rilasciata con la decisione C82022) 8662 final del 24 novembre 2022.

Nei confronti di tale esonero trova applicazione anche l’art. 53, c. 1-quater del DL 34/2020, secondo cui i soggetti beneficiari delle agevolazioni per le quali è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non è possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), accedono agli aiuti al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.

La circolare si è occupata anche dell’esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 7, c. 1 del DL 4/2022, per i periodi di sospensione 1/01/2022 - 31/03/2022. In questo caso l’esonero si riferisce alle aziende individuate dai codici Ateco 2007 di cui all’allegato I (settori del turismo, attività ricreative, ristorazione, ecc.).

Questo fa riferimento al contributo addizionale per i trattamenti di CIGO (per le misure si veda sopra) e a quello del 4% dovuto per la fruizione dell’assegno di integrazione salariale del FIS o altra aliquota prevista dai singoli Fondi di solidarietà, compreso quello nella misura del 4% o dell’8% dovuto per i Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Trento e per quello di Bolzano,.

Tale esonero è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4611 final del 7/07/2022 e può essere fruito nel rispetto dei limiti e delle condizioni della sezione 3.1 del Temporary framework definito con la comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final del 19/03/2020.